SpecialiIl Punto

Difesa preventiva dai controlli

di Antonella Iacopini

N. 42

guida-al-lavoro

Il datore di lavoro ha a disposizione alcuni strumenti difensivi che trovano applicazione in un momento antecedente rispetto all'accertamento dell'effettiva esistenza o veridicità delle situazioni e delle circostanze oggetto di intervento ispettivo

La strategia difensiva del datore di lavoro può iniziare ancora prima dell'inizio dell'ispezione. Utili strumenti, in tal senso, sono la certificazione dei contratti e la conciliazione monocratica preventiva. Il primo viene attivato da parte del datore di lavoro, mentre il secondo prende avvio dall'Ispettorato, a seguito di una richiesta di intervento da parte di un lavoratore.

Certificazione dei contratti

La certificazione dei contratti è una procedura volontaria, con la quale si attesta che il contratto che le parti intendono...

  • [1] Unica ipotesi di certificazione obbligatoria è quella prevista per i contratti di appalto e subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con riferimento al DPR n. 177/2011 (vd note INL 694/2024 e 1937/2024)

  • [2] Nota Inl 1981/2020

  • [3] Circolare 9/2018

  • [4] Cfr. Circolare MLPS 36/2009

  • [5] La lettera circolare 12086/2011 ha fornito appositi chiarimenti sulla formalizzazione della delega a terzi nella conciliazione monocratica. È sufficiente una delega a conciliare sottoscritta dalla parte, corredata della copia di un valido documento d'identità, ovvero l'autentica rilasciata dal funzionario del Comune a ciò addetto o dall'Avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente.

  • [6] d.d. 56 del 22 settembre 2020 e circolare Inl 4/2020.

  • [7] Cfr. circolare Inps 132/2004 e circolare Inail 86/2004.

  • [8] Cfr. circolare 36/2009: il conciliatore può non sottoscrivere l'accordo raggiunto dalle parti se lo stesso appare «manifestamente volto ad eludere l'applicazione della tutela pubblicistica prevista a favore dei lavoratori oppure a precostituire false posizioni previdenziali».

  • [9] Vd. Art. 11, comma 3 bis, Dlgs 124/2004, introdotto dalla legge 183/2010.

  • [10] Cfr. Nota MLPS 7615/2012: dalla richiesta di intervento «non scaturisce pertanto alcun obbligo per l'Amministrazione di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva». Se i contenuti della richiesta non sono circostanziati e corredati da obiettivi elementi di supporto (documentali o testimoniali), «ovvero quando dalla presentazione dell'istanza sia trascorso un lasso temporale significativo ai fini della concreta possibilità di effettuare un proficuo accertamento», quando i fatti denunciati siano particolarmente datati, oppure se si tratta di un datore di lavoro domestico o privo di una «organizzazione» e strutturazione aziendale, «non può affermarsi un obbligo assoluto di procedere comunque all'accesso ispettivo» e la richiesta di intervento potrà essere archiviata "motivandone, sia pur sinteticamente, le ragioni".