Dimissioni lavoratrice madre e ticket
La disciplina contenuta all'interno del comma 31, Articolo 2, della Legge n.92/2012 prevede il versamento di una specifica contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro (cd. Ticket) per tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che darebbero diritto alla prestazione sociale di disoccupazione. La formulazione scelta dal legislatore impone al datore di lavoro il versamento del contributo pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni del lavoratore ogni qual volta, l'interruzione del rapporto di lavoro, comporti potenzialmente il riconoscimento del trattamento di Naspi. Per tanto, nel caso in esempio, il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento del contributo ( ticket Naspi ) anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non benefici della prestazione per disoccupazione. L'obbligo contributivo viene disciplinato dall'INPS attraverso il punto 2 della Circolare n.40/2020 e richiede che la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nel periodo protetto a sensi del D.lgs. n.151/2001 debba essere indicata all'interno delle denunce Uniemens con il codice Tipo Cessazione 1S.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5