Dipendenti pubblici: decorrenza della pensione di inabilità
La decorrenza della dispensa dal servizio non può avere una data antecedente al giorno del relativo accertamento di inabilità da parte dell'organo sanitario preposto e l'erogazione del trattamento della prestazione deve decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Così si è pronunciato l'Inps con il messaggio n. 6075 del 2 ottobre 2015 in merito alle pensioni di inabilità a favore dei dipendenti pubblici.
Pensioni di inabilità interessate – La precisazione del messaggio dell'Inps riguarda le seguenti pensioni di inabilità, per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:
1)pensioni di inabilità a favore dei dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il ministero del Tesoro (legge 247/1991);
2)pensione di inabilità per i dipendenti statali che cessano il servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articolo 27, legge 177/1976 e articolo 2, comma 12, legge 335/1995).
La concessione della pensione d'inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; il trattamento è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all'estero. Per la presentazione della domanda relativa alla concessione della pensione di inabilità è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
La domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma accertare una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere collocato a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.
Decorrenza della pensione – Rispondendo a diversi quesiti da parte delle sedi, l'Inps chiarisce, come puntualizzato in premessa, che la decorrenza della pensione non può retroagire a prima dell'accertamento dell'inabilità anche se la dispensa dal servizio fosse precedente a tale data.
Le sedi ora dovranno uniformarsi a questo criterio generale.