ApprofondimentoRapporti di lavoro

Dirigenti, la decorrenza degli effetti del licenziamento disciplinare

di Francesco d'Amora

N. 11

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Il licenziamento disciplinare del dirigente tra dubbi interpretativi e differenti orientamenti giurisprudenziali: focus sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 92/2012

La singolarità del rapporto di lavoro dirigenziale è stata più volte affermata da dottrina e giurisprudenza, che, tramite una serie innumerevole di pronunce, articoli ed approfondimenti, hanno evidenziato i peculiari caratteri del rapporto di lavoro tra datore e dirigente.

Tale unicità è data dal ruolo apicale che caratterizza quest’ultima figura, da sempre considerata quale una sorta di “alter ego” dell’imprenditore/datore di lavoro.

La disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale: tra aspetti peculiari e caratteri comuni all’ordinaria regolamentazione dei rapporti di lavoro

Da ciò ne deriva una peculiare disciplina di tale tipo di rapporto...

  • [1] L’art. 2095 c.c., identificando le categorie di lavoratori subordinati, elenca quali tali l’operaio, l’impiegato, il quadro e anche il dirigente, ponendo quest’ultima figura apicale al pari delle restanti tre, le quali, al contrario, comportano ruoli di minore rilevanza all’interno dell’organizzazione datoriale.

  • [2] Cass. civ. n. 268/2022 e Cass. civ. n. 9955/2018.

  • [3] In particolare, al dirigente “spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario, a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell’attività lavorativa”, cfr. Cass. civ. n. 9380/2017 e Cass. civ. n. 12367/2003. In senso conforme, ex multis, Cass. civ. n. 26511/2020, Cass. civ. n. 21253/2012, Cass. civ. n. 3607/2011 e Cass. civ. n. 1491/2000.

  • [4] In tal senso, Cass. civ. n. 27197/2006, Cass. civ. n. 10058/2005, Cass. civ. n. 9896/2003 e Cass. civ. n. 1236/1992.

  • [5] Cass. civ., SS.UU., n. 7880/2007.

  • [6] In tal senso, si vedano, ex plurimis, Cass. civ. n. 269/2024, Cass. civ. n. 34720/2021, Cass. civ. n. 31202/2021, Cass. civ. n. 6950/2019, Cass. civ. n. 15204/2017, Cass. civ. n. 2553/2015, Cass. civ. n. 18270/2013, Cass. civ. n. 28957/2011, Trib. Milano n. 1132/2014, Trib. Milano n. 713/2008.

  • [7] Cfr., inter alia, L. Del Vecchio, Licenziamento del dirigente, in Il sistema delle tutele nei licenziamenti alla luce della normativa emergenziale, a cura di P. Bellocchi, P. Lambertucci e M. Marasca, con il coordinamento di M. Rinaldi, 2022, Milano, Giuffrè Francis Lerebvre.

  • [8] In senso analogo, Corte di Appello di Napoli, sentenza del 21 marzo 2016.

  • [9] “Ai sensi dell’art. 1 comma 41 della l. 92/2012, il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della l. 300/1970, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, vale a dire, nel caso di specie, al 24/05/2013. Essendo pacificamente applicabile la disposizione di cui all’art. 7 l. 300/1970 ai licenziamenti disciplinari dei dirigenti (cfr. Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2013, n. 18270; Cass. civ., sez. lav., 27 dicembre 2011, n. 28967), deve correlativamente ritenersi applicabile la disposizione di cui all’art. 1 comma 41 l. 92/2012 e, pertanto, non dovuta la retribuzione successiva al 25/05/2013”, così Trib. Milano, sez. lav., 13 agosto 2015 (ud. 23 giugno 2015).

  • [10] Definito dall’art. 18, comma 8, L. n. 300/1970, ai sensi del quale “le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché’ al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.

  • [11] Art. 1, comma 41, L. n. 92/2012.