Rapporti di lavoro

È detraibile l’Iva sugli acquisti per i piani di welfare

di Enzo De Fusco

L’azienda ha diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti connessi al piano welfare perché tali spese rientrano tra i costi generali che sostiene il datore di lavoro per la sua impresa. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22332/2018 respingendo il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate.

Il tema riguarda la detraibilità dell’Iva riferita all’acquisto di beni e servizi che compongono i numerosissimi piani welfare avviati dalle aziende. Beni e servizi che il più delle volte non hanno una specifica inerenza con l’attività svolta dall’impresa, proprio perché rivolti a soddisfare esigenze e benessere dei dipendenti. Ma proprio sul presupposto della non inerenza l’agenzia delle Entrate aveva escluso la detraibilità.

La posizione era stata espressa dalla direzione regionale Lombardia con la risposta all’interpello 904-603 del 20 luglio 2017 su un piano che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori dell’abbonamento mensile alla pay-tv. L’Agenzia ha tracciato, in via generale, i criteri di detraibilità dell’Iva chiarendo che, in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta quando si rispettano tre parametri:

inerenza del bene e servizio acquistato con l’attività economica svolta dal soggetto passivo;

i beni e i servizi acquistati sono afferenti a operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione;

nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta, in quanto l’Iva può essere detratta a condizione che sia «connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono».

Secondo la direzione regionale Lombardia (confermata nei fatti anche dalla direzione generale), il riconoscimento del canone di abbonamento alla pay tv riconosciuto al lavoratore per effetto dell’applicazione del piano welfare non soddisfa questi requisiti e quindi ha ritenuto non legittima la detraibilità dell’Iva.

La Corte di cassazione ha analizzato il tema della detraibilità dell’Iva pagata dall’azienda per acquistare soggiorni estivi per i propri dipendenti e per la formazione di dipendenti di altre società del gruppo, e ha respinto le argomentazioni proposte dalle Entrate accogliendo quelle dell’azienda.

La Corte è giunta a questa conclusione precisando che la detraibilità dell’Iva spetta non solo quando sussiste un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni effettuate a valle, ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.

Secondo la Cassazione, grazie anche alle indicazioni della Corte di giustizia europea con la sentenza del 18 luglio 2013 (causa Maritza East), i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico con il complesso delle attività economiche del contribuente, risolvendosi nella acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze di impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo.

Articolo 19 del Dpr 633/1972

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