Emersione irregolari: maxisanzione aggravata anche per lavoratori già in possesso del permesso temporaneo
L'impiego irregolare, ovvero senza preventiva comunicazione di assunzione, di lavoratori stranieri che hanno presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nell'ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 103 del Dl n. 34/2020, comporta l'applicazione al datore di lavoro della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero in misura "aggravata", indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia già ottenuto o meno il permesso provvisorio. Questo quanto emerge dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 15 dicembre 2020, protocollo n. 1118.
Secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 14, del Dl n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020), nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del Dl n. 12/2002 e ss.mm. (cosiddetta maxisanzione per lavoro nero). L'intervento dell'Inl è stato sollecitato per chiarire, nel caso in cui i lavoratori abbiano già ottenuto il permesso temporaneo, se si debba comunque applicare la maxisanzione "maggiorata" o se tale penalizzazione sia prevista solo nel caso di impiego "in nero" di lavoratori in attesa del rilascio. Sul punto, l'Ispettorato, in accordo con l'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ritiene opportuno, come anticipato, estendere la misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. Tale orientamento, spiega la nota, non solo non è espressamente precluso dalla norma, ma ben si adatta alla logica seguita dal legislatore che, secondo quanto previsto dal citato comma 2, si riferisce a tutti gli stranieri coinvolti nella procedura di emersione e alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare, indipendentemente dall'aver già ottenuto o meno un permesso provvisorio. Infatti, il disposto normativo si riferisce genericamente al datore di lavoro che illecitamente impiega «stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo». L'intento del legislatore, spiega l'Inl, è quello di evitare che l'impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo in un permesso per motivi di lavoro, pericolo che potrebbe riguardare in pari misura sia soggetti in attesa del permesso temporaneo, sia coloro che l'abbiano già ottenuto. Tale intento appare chiaro esaminando l'ultimo capoverso del citato comma 2, il quale, infatti, dispone che «se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».