Esenzione fiscale e contributiva del credito welfare 2025 alla luce della riscrittura della lettera f) dell’art. 51, comma 2 TUIR
L’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR (es. viaggi, palestra) prevede che determinati servizi siano fruibili solo come prestazioni erogate direttamente dall’azienda e non rimborsabili. I beneficiari possono essere sia il dipendente, sia i familiari individuati dall’articolo 12 del TUIR, indipendentemente dalla condizione di carico fiscale.
A partire dal 2025, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 11, Legge n. 207/2024) modifica l’articolo 12 del TUIR, in particolare:
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