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Esenzione fiscale e contributiva del credito welfare 2025 alla luce della riscrittura della lettera f) dell’art. 51, comma 2 TUIR

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il datore mette a disposizione un credito welfare di 1000 euro per il 2025. Il dipendente Pinco vuole usarlo così:• 500 € per la palestra del figlio non disabile, 35enne e non a carico fiscale;• 300 € per un proprio viaggio;• 200 € per un viaggio del suocero, anch’egli non a carico.Dopo la modifica introdotta dal comma 11 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha riscritto la lettera f) dell’art. 51, comma 2 del TUIR, l’intero importo (1000 euro) è esente da imposizione fiscale e contributiva?

L’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR (es. viaggi, palestra) prevede che determinati servizi siano fruibili solo come prestazioni erogate direttamente dall’azienda e non rimborsabili. I beneficiari possono essere sia il dipendente, sia i familiari individuati dall’articolo 12 del TUIR, indipendentemente dalla condizione di carico fiscale.

A partire dal 2025, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 11, Legge n. 207/2024) modifica l’articolo 12 del TUIR, in particolare:

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