Nel mese successivo a quello di scadenza fissato dalla legge o dal contratto collettivo per la fruizione delle ferie, nel cedolino paga deve trovare posto l’assoggettamento a contribuzione dei giorni di ferie non goduti, con relativa trattenuta al lavoratore della quota a suo carico. Il recupero di tale contribuzione potrà essere effettuato nel mese di effettiva fruizione, sia per la quota a carico del lavoratore che per la quota a carico del datore di lavoro (a cura di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi).
Il momento impositivo per il pagamento dei contributi
In considerazione dell’obbligo contributivo che incombe nella maggior parte dei casi nel mese di luglio di ciascun anno, sulla base dei calcoli delle ferie residue al 30 giugno, è bene che il datore di lavoro si avvalga di un contatore aggiornato sia sull’effettivo godimento delle ferie, come previsto legalmente, sia sul corretto assolvimento dell’obbligo contributivo sulle ferie non godute.
Nel caso in cui, dalla verifica annuale, il datore di lavoro noti la mancata fruizione del periodo di ferie...