Gestione separata liberi professionisti, avviata l’operazione Poseidone
Inviate dall’Inps le comunicazioni di debito e relative iscrizioni d’ufficio per i liberi professionisti che risultano in possesso di redditi rientranti nella Gestione separata
Sono state inviate dall'Inps delle comunicazioni di debito e relative iscrizioni d’ufficio per i liberi professionisti che risultano in possesso di redditi rientranti nella Gestione separata; ne ha dato notizia lo stesso Istituto con messaggio 4413 del 6 dicembre 2022.
In maniera specifica l'operazione, denominata Poseidone, ha interessato coloro che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico Persone Fisiche 2017, cioè anno d’imposta 2016, per i quali non risulta presente la compilazione del quadro RR, sezione II della dichiarazione dei redditi e non vi è alcun versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi.
Allo stesso modo delle operazioni precedenti, sono interessati a quella in trattazione coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi persone fisiche e che hanno indicato l'avvenuta produzione di reddito da lavoro autonomo ai fini fiscali nei quadri RE – LM (Autonomo)- sezioni I o II o RH della dichiarazione dei redditi (nel caso di associazione tra professionisti o società semplice per i redditi di lavoro autonomo); hanno omesso la compilazione del quadro previsto per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta e risultano obbligati al pagamento dei contributi in Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 335/95 (quadro RR sez. II).
I contribuenti interessati riceveranno una comunicazione di iscrizione, se assente, alla Gestione separata, comprensiva dell'importo relativo ai contributi omessi con le sanzioni calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000.
L'Istituto evidenzia che sulla materia dei liberi professionisti vi sono stati vari interventi sia legislativi, sia giurisprudenziali, che hanno stabilito l'iscrizione alla Gestione separata Inps per coloro che versano soltanto il contributo integrativo e non quello soggettivo alle loro Casse.
A tal proposito, viene ricordato che tali situazioni dovranno essere esaminate tenendo conto delle sentenze della Corte di cassazione, dove è stato affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale e da ultimo della sentenza della Corte costituzionale 104/2022 (vedi circolari Inps 103/2022 e 238/2022), nella quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, e dell'articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 1111/2011, sollevate per contrasto con gli articoli 3 (anche in riferimento all'articolo 118, comma quarto), 23 (anche in riferimento all'articolo 41) e 117 della Costituzione.
Inoltre, l'Istituto ricorda le sospensioni dei termini prescrizionali che vi sono state negli ultimi anni in seguito al Covid, e in particolare l'articolo 37 del Dl 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, il quale dispone al comma 2 che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; se il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. In seguito l'articolo11, comma 9, del Dl 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge 21/2021, ha stabilito, sempre con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.