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Giudizio di legittimità e questioni giuridiche implicanti un accertamento di fatto non trattate nella sentenza impugnata

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 17

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Il ricorrente, licenziato per superamento del periodo di comporto afferente due lunghi episodi morbosi per infortunio, non ha assolto l'onere di dimostrare di aver tempestivamente sottoposto al giudice d'appello la questione (su cui era rimasto soccombente nel corso del primo grado di giudizio) afferente all'esclusione dal computo della soglia di comporto del primo infortunio, per asserita responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro.

Massima

  • Giudizio di legittimità – questioni giuridiche – accertamento di fatto per questioni non trattate nella sentenza impugnata – onere del ricorrente – allegazione – deduzione della questione nel giudizio di merito – necessità – mancata soddisfazione – inammissibilità del ricorso

    Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che proponga una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione. La mancata soddisfazione di tale onere comporta l'inammissibilità del ricorso.

La fase di merito e i fatti di causa

Con la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, la Corte d'Appello di Ancona, territorialmente competente, respingeva, in riforma del provvedimento del Tribunale di Fermo quale giudice di prime cure nell'alveo di un c.d. "rito Fornero", la domanda giudiziale di impugnazione di licenziamento proposta da un lavoratore che aveva subito il recesso da parte della società datrice per effetto del superamento del periodo di comporto, stabilito in n. 180 giorni in un anno solare, secondo quanto previsto...

  • [1] Sul punto vengono richiamate le seguenti pronunce di legittimità: Cass. n. 8206/2016; 16706/2018; 16843/2016; 17532/2018; 22543/2018).

  • [2] Ex multis, viene richiamata la pronuncia Cass. n. 7048/2016, ove gli Ermellini hanno espresso la seguente massima di diritto: "Il ricorrente per cassazione che riproponga una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto."