Contenzioso

I mezzi violenti del sindacato non fanno reato associativo

La Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico ministero

di Patrizia Maciocchi

Va esclusa l’associazione a delinquere se i reati contestati agli esponenti di Si Cobas perseguono gli scopi tipici di qualunque associazione sindacale. Con questa motivazione la Cassazione (21400/2023) ha respinto il ricorso del Pubblico ministero, contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna, ha annullato il delitto di associazione a delinquere, con revoca degli arresti domiciliari nei confronti di quattro esponenti di Si Cobas. Per gli indagati restano in piedi le accuse per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e sabotaggio.

Secondo l’accusa gli indagati si erano associati «nel tentativo di fare proseliti tra i lavoratori del settore della logistica di Piacenza» ingaggiando un conflitto con i sindacati di base (Usb) e provocando scontri con il datore di lavoro. Nel conto anche il picchettaggio illegale, gli scontri con le forze dell’ordine e l’occupazione della sede stradale, per mettere in atto «una sistematica attività di sabotaggio, istigando i lavoratori a forme illecite di lotta sindacale, al fine di ottenere concessioni dalla parte datoriale».

In questo quadro il Tribunale, con una decisione che la Suprema corte avalla, ha escluso il delitto associativo «in quanto, pur essendo astrattamente ipotizzabile la creazione di un’associazione criminale all’interno di un’associazione lecita ad opera di alcuni soltanto dei suoi componenti, nel caso di specie i reati indicati come reati-fine sarebbero, in realtà, reati mezzo». Per il Tribunale «il fine dell’associazione contestata dall’accusa non sarebbe stato la commissione di reati di violenza privata, ma il conseguimento degli scopi tipici di qualsiasi associazione sindacale».

Nello specifico, dunque, gli scopi dell’associazione a delinquere coinciderebbero con quelli del sindacato. Un assunto riassumibile nell’adagio “il fine giustifica i mezzi” non condiviso dal Pm. Per la pubblica accusa la motivazione era fondata sul postulato, indimostrato, che un sindacato che persegue fini leciti con mezzi illeciti non può essere inquadrato nella fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo 416 del Codice penale. In più soggetto a giudizio non era il Si Cobas, né tantomeno i quadri o gli iscritti, ma quattro membri che sarebbero andati oltre il limite dell’agire scriminato.

I giudici di legittimità respingono però il ricorso e confermano la conclusione raggiunta dal Tribunale, che aveva escluso il reato in ragione «della ritenuta difficoltà a configurare un’associazione a delinquere in costanza dell’attività di una associazione sindacale». E anche in virtù dei pochi elementi per contestare il delitto ai singoli indagati.

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