ApprofondimentoContenzioso

Il commesso nel settore retail fra inquadramento contrattuale e mansioni di fatto

di Federico Avanzi

N. 28

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Il Tribunale di Parma, nell'accertare le attività e le funzioni concretamente eseguite da un lavoratore formalmente inquadrato al livello 4° del Ccnl Terziario - Confcommercio, con mansioni di "commesso", riconosce la sussistenza di un c.d. "sotto-inquadramento", condannando una nota società del retail di abbigliamento e calzature al pagamento di differenze retributive oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva

Massima

  • Inquadramento - Accertamento trifasico - Differenze retributive

    Nelle controversie inerenti all'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive per c.d. "sotto-inquadramento", il lavoratore è tenuto a indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti la qualifica superiore, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto e dando pure conto, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, che la medesima sia stata svolta in maniera elementare o in maniera più complessa. In ogni caso, la domanda giudiziale tesa all'ottenimento di una certa e superiore qualifica include, implicitamente, quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro, risultando la statuizione, in caso contrario, censurabile per vizio di omessa pronuncia

La vicenda

Per quel che interessa, a seguito della chiusura di un certo punto vendita, il disposto trasferimento a una distantissima sede lavorativa e il conseguente licenziamento, per "giusta causa", stante l'opposizione al provvedimento datoriale e la mancata presenza presso il nuovo luogo di lavoro, tra un lavoratore e una nota società leader nella produzione nonché commercializzazione di abbigliamento e calzature si instaurava una controversia che, in via principale, a fronte di formale assegnazione alle...

  • [1] Ratione temporis vigente ossia quello sottoscritto il 18 luglio 2008 e s.m.i..

  • [2] Fruibile, come noto, non quale «deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma […] allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto» (così, di recente, Cass. 2 luglio 2024, n. 18114).

  • [3] Mediante rinvio a numerosi precedenti della Corte di Cassazione.

  • [4] Così come, nel caso di specie, non può trascurarsi la clausola contrattuale sull'esercizio promiscuo delle mansioni, la quale pone l'accento sulla "attività prevalente" e ritenendo per tale quella «quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare» (Cfr. art. 102 Sez. Quarta - Titolo III - Capo II del C.C.N.L. cit.).

  • [5] Marzo 2014 - Ottobre 2019.

  • [6] Art. 100 Sez. Quarta - Titolo III - Capo I del C.C.N.L. cit..

  • [7] Tratto qualificante ed espresso del 2° livello d'inquadramento: «Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica […]».

  • [8] «A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e […]».

  • [9] « 16) […] personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;».

  • [10] Così nella sentenza in commento.

  • [11] Sassi M., Grande distribuzione. Riconoscimento, crescita e formazione dei quadri intermedi, www.mariosassi.it, 12 novembre 2022.

  • [12] Accedendo agli atti di causa, si è potuto apprendere il sistema di classificazione interno adottato dalla società.

  • [13] Basta osservare come, nel caso di specie, il ricorso del lavoratore sia stato depositato il 18 febbraio 2021.

  • [14] Il riferimento va a Trib. Milano 28 febbraio 2024, dove, molto similmente, la gestione delle operazioni di cassa, il possesso delle chiavi per la chiusura del negozio e il fatto di essere riconosciuta, dai capi gerarchici, come persona di fiducia e comprovata esperienza, hanno, del pari, indotto la giudice adita a ravvisare quell'autonomia operativa e potere d'iniziativa utile per l'inquadramento al 3° livello.

  • [15] E che, probabilmente, potranno pure tornare utili agli organi di vigilanza nell'utilizzo del loro "rinnovato" potere di disposizione ex art. 14 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Riguardo alla facoltà d'intervento in caso di errato inquadramento, v. Cons. Stato 21 marzo 2024, n. 2778.

  • [16] Su tipicità e difficoltà interpretative dei contratti, nel settore delle relazioni sindacali, di recente, v. anche Cass. 6 novembre 2023, n. 30812.

  • [17] Così nella sentenza in commento.

  • [18] V. nota (1) a "Quinto livello", art. 100 Sez. Quarta - Titolo III - Capo I del C.C.N.L. cit..