Il Tribunale di Parma, nell'accertare le attività e le funzioni concretamente eseguite da un lavoratore formalmente inquadrato al livello 4° del Ccnl Terziario - Confcommercio, con mansioni di "commesso", riconosce la sussistenza di un c.d. "sotto-inquadramento", condannando una nota società del retail di abbigliamento e calzature al pagamento di differenze retributive oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva
La vicenda
Per quel che interessa, a seguito della chiusura di un certo punto vendita, il disposto trasferimento a una distantissima sede lavorativa e il conseguente licenziamento, per "giusta causa", stante l'opposizione al provvedimento datoriale e la mancata presenza presso il nuovo luogo di lavoro, tra un lavoratore e una nota società leader nella produzione nonché commercializzazione di abbigliamento e calzature si instaurava una controversia che, in via principale, a fronte di formale assegnazione alle...


