ApprofondimentoRapporti di lavoro

Il contratto di somministrazione dopo il Collegato lavoro: la circolare interpretativa del Ministero

di Federico Avanzi

N. 13

guida-al-lavoro

Il ministero del lavoro illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto "Collegato lavoro" (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro") e fornisce le prime indicazioni operative, in particolare qui in analisi le novità in materia di somministrazione di lavoro

Breve premessa alla L. 203/2024

Anche solo dalla rubrica di talune disposizioni contenute nella l. 13 dicembre 2024, n. 203[1], emerge immediata l'incidenza del provvedimento, fra l'altro, sulla flessibilità c.d. "in entrata", andando lo stesso nella direzione - come si vedrà meglio infra, più o meno chiara - di ampliare il ricorso delle aziende a tipologie contrattuali non standard ossia differenti da quella «comune», oggi[2] individuata ex art. 1 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in quella a tempo indeterminato.

Tuttavia, sul fatto...

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Circolare
  • [1] In particolare, l'art. 10, oggetto del commento, rubricato, «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro», l'art. 11, «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali» e l'art. 17, «Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti».

  • [2] In precedenza, art. 1, comma 01 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

  • [3] Memoria UIL, Senato della Repubblica, 5 novembre 2024.

  • [4] D.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. in l. 9 agosto 2018, n. 96.

  • [5] Cfr. art. 31, comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015 cit.: «2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. […]».

  • [6] Cfr. art. 34, comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015 cit.: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. […]».

  • [7] MLPS, circ. 31 ottobre 2018, n. 17.

  • [8] Cfr. art. 8, comma 1-bis d.l. 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i., art. 11, comma 15 d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 e s.m.i., art. 23-quater d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i., art. 12-quinquies d.l. 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i., art. 9, comma 4-bis d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i..

  • [9] Aggiungendo due periodi all'art. 31, comma 1 d.lgs. 15 giugno 2015 cit..

  • [10] Di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015 cit..

  • [11] In particolare, si tratta di «soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto».

  • [12] Memoria ASSOSOM, Senato della Repubblica, 5 novembre 2024.

  • [13] Memoria Associazione "COMMA2", Senato della Repubblica, 5 novembre 2024.

  • [14] Memoria ADAPT, Senato della Repubblica, 5 novembre 2024.

  • [15] INL, 30 dicembre 2024, n. 9740.

  • [16] Non mancando di fornire, in chiave applicativa, esemplificazioni piuttosto esplicative.

  • [17] In specie, C. giust., 14 ottobre 2020, Cusa C-681/18 e C. giust., 17 marzo 2022, Causa C-232/20

  • [18] Relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

  • [19] V. Cass. 21 luglio 2022, n. 22861 e ss..

  • [20] Si v. all'indomani del decreto "Dignità", ASSOLAVORO, circ. 17 settembre 2018, n. 9.

  • [21] Cfr. MLPS, circ. 18 luglio 2012, n. 18.

  • [22] MLPS, circ. 31 ottobre 2018 cit..

  • [23] E, dunque, legittimamente opinabile.

  • [24] Cfr. art. art. 38, comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015.

  • [25] Trib. Reggio Emilia, 7 novembre 2024.

  • [26] Trib. Milano, 14 gennaio 2025.