Il danno al datore, risarcito con la retribuzione
La violazione dell’obbligo di diligenza da parte del lavoratore costituisce una forma di inadempimento all’obbligazione contrattuale ed è fonte di responsabilità disciplinare. Inoltre, qualora la condotta colposa del lavoratore abbia causato un evento dannoso e ciò sia provato dal datore di lavoro, il lavoratore è obbligato al risarcimento del danno. In questo caso, il datore di lavoro dovrà provare il danno e il rapporto di causalità tra il danno e la condotta (omissiva o commissiva) del lavoratore. La compensazione tra l’entità del danno causato dal lavoratore e i crediti da quest’ultimo vantati a titolo di retribuzione e trattamenti di fine rapporto è pienamente ammessa, non operando peraltro nella fattispecie il limite del quinto, in considerazione del fatto che, nel caso in esame, i crediti contrapposti hanno origine da un unico rapporto, ossia quello lavorativo (cd. compensazione atecnica). Tuttavia, per procedere legittimamente alla compensazione, è necessario che il datore di lavoro provveda a contestare il danno all’ex dipendente; poiché nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro è cessato per effetto delle dimissioni del lavoratore e, conseguentemente, non risulta possibile procedere alla contestazione mediante procedimento disciplinare, il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione al lavoratore con la quale contesta l’inadempimento e puntualizza l’entità del danno nonché l’intenzione di procedere alla compensazione di quest’ultimo con i crediti del lavoratore.
Telelavoro all’estero obblighi fiscali e previdenziali
di Marcello Ascenzi
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