La retribuzione dei dipendenti deve tener conto del loro tempo effettivamente trascorso all’interno dei locali aziendali, incluso il periodo di cinque minuti dalla timbratura del cartellino al login al pc e quello dal logout alla timbratura d’uscita
Massima
Lavoro subordinato – Retribuzione – Onere della prova – Prova in materia civile – Orario di lavoro – Tempo accesso sistemi lavorativi – D.lgs. n. 66/2003 – Eterodirezione – Prestazione lavorativa – Tempo accesso computer lavoro – Tempo tuta diritto del lavoro – Rapporto di lavoro – Computabilità – Tempo di lavoro – Badge – Timbratura cartellino – Ric. T. S.p.A. contro A.A., B.B e C.C – Giudice Relatore Consigliere Dott. Roberto Riverso – Presidente L. Esposito
Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.
(Massima redazionale)
È da considerarsi orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere retribuito a ciascun dipendente da parte del datore di lavoro, l’arco temporale, necessario ed obbligatorio, impiegato dal dipendente per accedere alla propria postazione all’interno dell’azienda.
Rientrano, nella definizione di “orario di lavoro” ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 66/2003, anche i minuti trascorsi dalla timbratura del tesserino all’effettiva accensione del computer per iniziare la propria attività lavorativa e ...