In caso di appalto non genuino il committente (datore di lavoro sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore di lavoro formale), sulla base dell’interpretazione autentica effettuata dall’articolo 80-bis del Dl 34/2020, estendendo così a tale istituto l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro irregolare «per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati». Lo ha stabilito la Corte...
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