Il licenziamento effettuato dall’appaltatore non vale per il committente
Se il contratto non è genuino si applicano le stesse tutele previste per la somministrazione irregolare
In caso di appalto non genuino il committente (datore di lavoro sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore di lavoro formale), sulla base dell’interpretazione autentica effettuata dall’articolo 80-bis del Dl 34/2020, estendendo così a tale istituto l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro irregolare «per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati». Lo ha stabilito la Corte...