Il licenziamento per giusta causa del lavoratore sportivo: il caso Allegri
Nei giorni scorsi la stampa ha dato ampio risalto alla notizia secondo cui l’allenatore della Juventus F.C., Massimiliano Allegri, è stato esonerato a seguito dei comportamenti tenuti durante la finale di Coppa Italia svoltasi il 15 maggio 2024, ed ha subito un licenziamento per giusta causa da parte del club.
Più in particolare, secondo le fonti giornalistiche, il 17 maggio scorso il club bianconero avrebbe avviato un procedimento disciplinare nei confronti del proprio allenatore, contestandogli di aver tenuto un comportamento non corretto e inappropriato verso l’arbitro e il quarto uomo, di aver danneggiato attrezzature fotografiche durante il rientro negli spogliatoi, nonché di aver provocato una lite con un giornalista, creato tensioni con il personale di sicurezza dell’impianto sportivo e rivolto espressioni offensive verso un manager del club.
Sempre secondo le notizie di stampa, la società sportiva avrebbe addebitato all’allenatore di aver posto in essere condotte gravi ed incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro e con i valori del club, e gli avrebbe poi comminato il licenziamento per giusta causa all’esito delle giustificazioni dallo stesso rese.
A tale riguardo, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 36/2021, in materia di rapporto di lavoro sportivo, anche ai rapporti di lavoro subordinato di diritto sportivo si applicano alcune delle norme in materia di licenziamento previste dalla legge 300/1970, ed in particolare quelle afferenti il procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: pertanto, qualora una società sportiva intenda addebitare ad un proprio lavoratore di aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri sottesi al rapporto di lavoro sportivo, dovrà dapprima procedere con una contestazione disciplinare, acquisire le giustificazioni eventualmente rese dal lavoratore entro cinque giorni, e comminare l’eventuale sanzione disciplinare all’esito di tali giustificazioni.
In tale contesto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, anche l’allenatore di un club di serie A è tenuto all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; pertanto, qualora le sue condotte violino tali principi, egli può essere sottoposto ad un procedimento disciplinare e ricevere una sanzione proporzionata alle violazioni accertate.
Sotto tali profili, può incorrere nel licenziamento per giusta causa il lavoratore sportivo che abbia commesso fatti di gravità tale da rendere impossibile, anche solo temporaneamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro sportivo, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e come sancito anche da recente giurisprudenza in materia di lavoro sportivo (Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, sent. 21.7.2023 n. 2598).
Nel contempo, il lavoratore sportivo che intenda contestare la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli, avrà diritto ad impugnare il recesso, agendo in giudizio avanti al Giudice del Lavoro ed a richiedere il risarcimento dei danni – economici ed alla propria immagine e professionalità – derivanti dal recesso. In tal caso, competerà alla società sportiva allegare e provare l’esistenza dei fatti sottesi al licenziamento e l’intervenuta violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dimostrare la proporzionalità tra tali violazioni e la sanzione espulsiva.
Secondo la stampa, l’ex allenatore si apprestava ad impugnare dinnanzi al competente Giudice del Lavoro il licenziamento per giusta causa, per dimostrarne l’illegittimità e richiedere il risarcimento di tutti i danni causatigli, sia sotto il profilo economico in relazione agli stipendi che avrebbe dovuto percepire sino alla scadenza del contratto, sia alla propria immagine e professionalità.
Tuttavia, nelle ultime ore la società sportiva e l’ex allenatore hanno comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo transattivo relativo alla risoluzione del contratto di lavoro sportivo, scongiurando in tal modo il rischio di una controversia che si preannunciava complessa e dagli esiti incerti.