Previdenza

Il nuovo innalzamento del tasso d’interesse Bce incide sui prestiti agevolati ai dipendenti

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo innalzamento del tasso di interesse portandolo al 2,00 per cento

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di Gabriele Bonati

Con decisione del 27 ottobre 2022, la Banca centrale europea (Bce) ha provveduto, con decorrenza 2 novembre, ad alzare (causa l'inflazione molto elevata), per la terza volta da luglio, di ulteriori 0,75 punti percentuali il tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema ex Tur, portandolo al 2,00 per cento.

I riflessi

L’aumento determina, con decorrenza 2 novembre, un automatico aggiornamento (la cui incidenza comincia a essere significativa) dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi, oltre a incidere sulla formula per la valorizzazione del fringe benefit convenzionale (articolo 51, comma 4, lettera b, del Dpr 917/1986) inerente la concessione di prestiti aziendali ai dipendenti (risoluzione agenzia delle Entrate 46/2010, inerenti alla concessione ai dipendenti di un contributo in conto interessi per mutui e prestiti).Quanto detto, comporterà, quindi, maggiori oneri per i datori di lavoro e, in alcuni casi, anche per i lavoratori.

Interessi e sanzioni civili

La vigente normativa prevede che i versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema (di seguito ex Tur) più 6 punti percentuali, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denunce obbligatorie, determinano l'applicazione di una sanzione civile pari all'ex Tur più 5,5 punti.

Pertanto, dal 2 novembre 2022, i nuovi valori risultano i seguenti (si veda anche circolare Inps 124/2022 e circolare Inail 41/2022):
- interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge: 8,00% (6,00% più 2,00% ex Tur). Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre e, dalla medesima data, alle autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi (in pratica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022);
- sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti ovvero derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa): 7,50% (5,50% più 2,00% ex Tur), in ragion d'anno, fatta salva l'applicazione delle previste riduzioni al verificarsi delle prescritte condizioni.

Per le aziende che hanno in atto procedure concorsuali, a seconda dell'inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte, a norma dell'articolo 116, comma 16, della legge 388/2000, a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (attualmente 1,25%), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. In particolare, dal 2 novembre:
- in caso di evasione: 4,00% (ex Tur 2,00% + 2 punti percentuali);
- in caso di morosità: 2,00% (valore dell'ex Tur, essendo superiore all'attuale tasso degli interessi legali pari a 1,25%).

Prestiti agevolati

Con il tasso dell'ex Tur portato al 2,00%, i datori lavoro sostituti d'imposta dovranno procedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla verifica dell'ammontare del fringe benefit convenzionale (articolo 51, comma 4, del Tuir) derivante dall'aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi del 2022, il tasso ex Tur allo 0,00%, vigente al 31 dicembre 2021). Pertanto, per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro dal 2 novembre, occorrerà effettuare il conguaglio tenendo conto del tasso vigente al momento della cessazione.

Si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati (e dalle situazioni assimilabili, esempio contributo in conto interessi a favore dei dipendenti per mutui e prestiti) è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso d'interesse individuato dalla Bced e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore. Questo valore non determina un fringe benefit imponibile, qualora trovasse capienza nel limite, per il 2022, di 600,00 euro (deroga al comma 3 dell'articolo 51, del Tuir, disposta dall'articolo 12 del Dl 115/2022). Dal 2023, salvo ulteriori interventi legislativi, il limite tornerà a 258,23 euro (articolo 51, comma 3, del Tuir).

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