Il nuovo regime dei minimi spiegato dalla Fondazione dei consulenti
Introdotto nella legge di Stabilità (L. 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 75 ovvero sino ad 84 in presenza di opzione per il regime contributivo agevolato) il regime dei “minimi 2015” è stato uno degli argomenti più gettonati a Telefisco 2015.
Dopo le descrizioni fatte dalla stampa specializzata, le molte risposte date dagli esperti del Sole già dallo scorso 30 gennaio e in attesa delle prime indicazioni da parte dell'agenzia delle Entrate, tocca alla Fondazione consulenti del lavoro (circ. n. 1/2015) sintetizzare in una guida operativa le regole operative relative al nuovo regime che interessa:
- le nuove iniziative imprenditoriali ovvero professionali avviate dal 1° gennaio 2015 incentivate peraltro da uno specifico beneficio previsto dalla speciale normativa (cfr. comma 65 ), consistente nella riduzione di un terzo del reddito già forfettizzato secondo le regole generali;
- le attività già avviate alla data del 31 dicembre 2014 che rientrino in una serie di parametri quantitativi e che rispettino una serie di condizioni sancite al comma 54.
Tra gli aspetti di maggiore interesse contenuti nella nota della Fondazione vi è il commento al regime contributivo previsto su opzione per le attività di impresa che applicano il regime marginale; per una migliore profilazione dei soggetti coinvolti si rammenta che il nuovo regime non differenzia più in funzione del dato anagrafico (possono, quindi, accedere al regime forfettario anche soggetti ultra trentacinquenni) ed è stato escluso dal regime il soggetto che percepisce anche redditi di pensione o di lavoro dipendente in misura superiore al reddito di lavoro autonomo. La verifica di prevalenza non è, però, necessaria se: il rapporto di lavoro è cessato ovvero la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20mila euro.
Sul punto la Fondazione chiarisce che i nuovi “minimi” esercenti attività d'impresa possono applicare sia il regime contributivo ordinario, sia quello “agevolato” coincidente con quello previsto per la Gestione separata introdotta con la Legge 335/95, a cui si può accedere mediante comunicazione telematica all'Inps, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun annualità. Il comma 78 precisa che in presenza di coadiuvanti o coadiutori il contribuente può indicare la quota di loro spettanza (fino ad un massimo del 49%) e applicare la contribuzione sulla percentuale di reddito imponibile a loro spettante.
Decisamente apprezzabile è la ricostruzione del quadro normativo superstite in relazione ai regimi definitivamente superati e a quelli che ancora potrebbero essere richiamati sia pur per opzione.
La Fondazione precisa che il regime fiscale agevolato (cosiddetto forfettario art.13 della Legge 388/2000), il regime dei “minimi 2012” (previsto dall'art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) e il regime contabile agevolato (previsto dall'art. 27 comma 3 del Dl 98/2011, in sostituzione all'analogo regime introdotto con l'articolo 41, commi 96-117, L. 244/2007) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si rammenta, peraltro, che la legge 244/2007 aveva abrogato, a far data dal 1° gennaio 2008, i regimi dei cosiddetti contribuenti minimi in franchigia (ex art. 32 bis, Dpr 633/72) e il regime delle attività marginali (ex art. 14 della legge 388/2000).
Gli effetti dell'abrogazione sono, dunque, i seguenti:
- per i contribuenti marginali che applicavano il regime fiscale agevolato ex articolo 13 della legge 388/2000 applicano il nuovo regime forfetario ovvero optano per il regime ordinario;
- per i soggetti che beneficiano del regime contabile agevolato ex art. 27 commi 1 e 2 del DL. 98/2011 applicano il nuovo regime forfetario ovvero optano per il regime ordinario;
- per i “minimi 2012” ex articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011, possono 1) continuare ad applicare il vecchio regime di vantaggio sino a 35 anni di età, se alla data del 14° gennaio 2015 ha un'età inferiore ai 35 anni; 2) continuare ad applicare il vecchio regime fino al compimento del quinquennio agevolato; 3) optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari; 4) applicare il nuovo regime forfetario e applicare, ove compatibile, la riduzione di un terzo del reddito previsto dal comma 65 per i primi tre anni a decorrere dall'inizio dell'attività.
Circa l'ultimo aspetto (riduzione di un terzo del reddito) si evidenzia che l'agevolazione è riservata ai contribuenti che aprono la prima partita Iva dopo averla chiusa da almeno tre anni ovvero per la prima volta, ai contribuenti che non proseguono altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. L'agevolazione compete, poi, qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, se l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti indicati al comma 54.