Contenzioso

Il restyling dell’azienda giustifica il licenziamento del singolo dirigente

Il principio di correttezza e buona fede va coordinato con la libertà di iniziativa. La soppressione del posto può avvenire anche prima della ristrutturazione

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di Pasquale Dui

Nella valutazione generale della giustificatezza del licenziamento del dirigente, non serve una verifica analitica di condizioni specifiche, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso.

Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni economiche, può fondarsi su motivazioni oggettive legate a esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità di continuare il rapporto o con una situazione di crisi tale da renderne onerosa la continuazione.

Il principio di correttezza e buona fede, che è il parametro sul quale misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato in questo caso con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’articolo 41 della Costituzione.

Questi principi sono stati ribaditi dall’ordinanza 34976 del 17 novembre 2021, in relazione al licenziamento di una dirigente per soppressione del posto di lavoro, in un contesto caratterizzato da:

razionalizzazione dei vari settori della struttura aziendale e sovradimensionamento della presenza di due figure aziendali - quella del direttore di controllo e coordinamento e quella del direttore amministrativo - rispetto alle necessità e alle dimensioni aziendali;

esistenza di duplicazioni di funzioni;

necessità immediata di istituire una organizzazione aziendale dell’area amministrativa più snella, con l’accorpamento al direttore controllo e coordinamento di alcune delle funzioni gestionali svolte dal direttore amministrativo.

Il nuovo organigramma aziendale, come descritto nella comunicazione di recesso, comportava la soppressione della posizione della lavoratrice appellante (direttore amministrativo), e la «creazione di una figura intermedia di quadro sottoposto gerarchicamente al controllo e coordinamento».

Peraltro, precedentemente era venuto meno il ruolo di «assistente dell’amministratore unico», ricoperto dall’appellante, in coincidenza con l’uscita dall’azienda del titolare di tale funzione e la dirigente aveva assunto appunto le funzioni di direttore amministrativo.

La giustificatezza del licenziamento non è stata messa in dubbio dalla Corte, alla luce, peraltro, del risultato della prova orale, da cui è stata evinta l’effettività della soppressione del ruolo ricoperto dalla dirigente, in considerazione delle insindacabili scelte datoriali che avevano ritenuto di razionalizzare la struttura societaria e in particolare l’ufficio amministrativo, nel quale esistevano due figure dirigenziali sostanzialmente sovrapponibili.

Per il caso di recesso motivato dalla soppressione del posto di lavoro, dovuta a esigenze di riorganizzazione aziendale finalizzata a una più economica gestione, anche se intimato prima della ristrutturazione stessa, la giurisprudenza ammette la giustificatezza. Inoltre, i giudici hanno precisato che l’insindacabilità delle decisioni economico organizzative dell’imprenditore sotto i profili di congruità e opportunità, impone che la necessaria verifica della effettività delle scelte non comporti un’indagine sui margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi alle modifiche apportate, dato che la trasformazione ben potrebbe comportare un maggior costo, nella previsione dell’ottenimento di migliori risultati.

La soppressione della “funzione” aziendale ricoperta dal dirigente ne giustifica il licenziamento, con esclusione sia della ricerca della possibilità di adibire quest’ultimo ad attività equivalente, sia della violazione da parte aziendale del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

LE PRONUNCE

esigenze oggettive

Riorganizzazione aziendale

Il licenziamento individuale

del dirigente per giustificato motivo oggettivo può fondarsi su ragioni oggettive legate

a esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere onerosa la continuazione.

Cassazione, ordinanza 34976/2021

Possibilità ampia

La giustificatezza

Nel licenziamento del dirigente, l’ampia nozione

di giustificatezza si discosta da quelle di giustificato motivo e giusta causa, posto che la giustificatezza include qualsiasi motivo

di recesso che non sia arbitrario, pretestuoso,

non corrispondente

alla realtà.

Corte d’appello di Milano, sent. 871 del 20 luglio 2021

Salta il posto

Soppressione della figura

Nel licenziamento del dirigente, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l’esigenza della soppressione della figura dirigenziale e non emerga la natura contraria a buona fede o discriminatoria della riorganizzazione.

Cassazione, ord. 9665/2019

La valutazione

Insindacabile il merito

Nel valutare la giustificatezza del licenziamento del dirigente, il giudice deve limitarsi al controllo sull’effettività

delle scelte imprenditoriali poste alla base

del licenziamento,

non potendo sindacare

il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all’articolo 41 della Costituzione.

Trib. di Roma, sentenza 4227 del 4 maggio 2021

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