Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiede alla Corte di Giustizia di volersi pronunciare sull'ambito di estensione dell'art. 8 della direttiva 91/533/Cee perché, qualora i quesiti dal medesimo posti ricevessero risposta positiva, l'istante potrebbe ottenere la condanna al versamento di contributi previdenziali prescritti
Massima
Diritti ex art. 8 direttiva 91/533/Cee – Estensione – Documento di assunzione – Retribuzione - Pensione –Natura - Retribuzione differita - Contribuzione – Obbligo della chiamata in causa dell'INPS – Prescrizione - Decorrenza del termine in costanza di rapporto - Tutela contro il licenziamento – Parificazione dei regimi di tutela - Rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea
In forza dell'art. 19, § 3, lett. b, del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vanno poste alla Corte di giustizia dell'Unione europea, competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le seguenti questioni:
1) se i diritti indicati dall'art. 8 della direttiva 91/533/Cee, la cui tutela lo Stato membro deve assicurare, siano costituiti dal solo diritto a ricevere il documento di assunzione di cui all'art. 2 della stessa Direttiva ovvero dai diritti che devono essere indicati nel documento stesso e, specificamente, la retribuzione.
2) In ipotesi la Corte di giustizia dovesse rispondere affermativamente al primo quesito se, nel contesto descritto, la pensione di cui godrà il ricorrente, dipendendo dalla contribuzione versata proporzionale alla retribuzione goduta ed agli anni di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria, costituisca, per gli iscritti del settore privato, retribuzione differita ai sensi dell'art. 2 della direttiva 91/533/Cee.
3) In ipotesi di risposta positiva ai primi due quesiti se anche il diritto del lavoratore al versamento contributivo, che influenza in misura decisiva il diritto e la misura dell'assegno pensionistico, ricada nell'ambito di tutela dell'art. 8 della direttiva 91/533/Cee.
4) In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti se l'art. 8 della direttiva 91/533/Cee osti alla circostanza che il lavoratore sia obbligato, nel corso del rapporto di lavoro, a convenire in giudizio il datore di lavoro, oltre che l'INPS, per richiedere il versamento dei contributi, al fine di evitare la prescrizione dei propri diritti, ma che tali diritti dipendano dalla esclusiva volontà dell'INPS di costituirsi nel giudizio e di richiedere il pagamento del credito, a differenza di quanto avviene per la retribuzione ordinaria e ciò anche quando non abbia una protezione sufficiente avverso un licenziamento illegittimo, rischiando in tal modo il licenziamento ovvero la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro tutelato dalla direttiva 2008/104/Ce.
5) In ipotesi di risposta positiva ai quesiti che precedono quali siano gli strumenti a disposizione di questo giudice ed in specie se la parificazione del regime prescrizionale dei contributi e delle retribuzioni possa ritenersi misura sufficiente a soddisfare gli obblighi di cui all'art. 8 della direttiva 91/533/Cee.
Tribunale di Napoli, III Sezione lavoro, 31 marzo 2025
Il Tribunale di Napoli è stato adito da un lavoratore che, dopo aver ottenuto la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Società utilizzatrice in conseguenza di una interposizione di manodopera nell'ambito di un contratto di somministrazione irregolare e la condanna al pagamento di retribuzione arretrate per il periodo dal 1 maggio 2003 al luglio 2019, ha domandato il versamento dei contributi previdenziali non effettuato dalla Società utilizzatrice, per periodo anteriore al 2016...