Un lavoratore sotto procedimento disciplinare chiede al datore di lavoro l'esibizione del tablet aziendale in ragione di una sua possibile migliore difesa dalle incolpazioni. L'azienda si rifiuta di concedere la messa a disposizione perché dall'apparecchio risultano registrate solo le ore lavorate, non oggetto del procedimento ex art. 7 statuto lavoratori
Massima
Procedimento disciplinare – lavoratore incolpato – consultazione dei documenti aziendali – adeguata difesa – necessità – sussiste – giudizio di impugnazione del licenziamento – esibizione della documentazione – diritto - sussiste
Il datore di lavoro, pur non essendo obbligato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali, deve farlo laddove l'esame degli stessi sia necessario per consentirgli un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento, può essere richiesta l'esibizione della documentazione rilevante.
Svolgimento del processo e fatti di causa
Con pronuncia conforme rispetto a quella emessa dal Tribunale di Napoli – Nord quale giudice di prime cure, la Corte d'Appello di Napoli, territorialmente competente, rigettava l'impugnazione di licenziamento proposta da un lavoratore già in forza presso una società per azioni.
Il provvedimento espulsivo seguiva l'iter disciplinare previsto dall'art. 7 st. lav. e si riferiva all'accertamento relativo allo svolgimento di attività extra lavorativa da parte del lavoratore (avente mansioni di giuntista...