Rapporti di lavoro

Il lavoratore di una rete nazionale di Terzo settore può essere volontario di un ente che ne fa parte

Ai fini dell’incompatibilità fra lavoro e volontariato stabilito dal Codice del Terzo settore, rileva la distinzione fra l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’opera di volontariato

immagine non disponibile

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Volontariato e lavoro nel terzo settore: nessuna incompatibilità tra le due figure se svolte all'interno di una rete purché per enti differenti. Questo l'orientamento del ministero del Lavoro che emerge dalla lettura della nota 4011/2022 pubblicata il 10 marzo.

L’amministrazione è stata chiamata a rispondere in merito alla possibilità, per un medesimo soggetto, di ricoprire la veste di lavoratore all'interno di un comitato regionale e quella di volontario presso un ente base o comitato di diversa regione appartenente alla medesima rete. Sul punto, il Ministero correttamente richiama la disposizione prevista dall'articolo 1comma 5, del Codice del terzo settore (Cts) che prevede una generale incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

Una previsione questa che di fatto intende valorizzare quelli che sono gli elementi che contraddistinguono la figura del volontario ovvero la spontaneità e la gratuità della prestazione resa. A tale figura, infatti, potrà essere riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro determinati limiti previsti dal Cts.

D'altro canto, seppur l'intento della norma sia quello di consentire al volontario di essere libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la propria disponibilità (Corte dei conti, sezione autonomie deliberazione 26 del 24 novembre 2017), correttamente il Ministero rileva come l'articolo 17, comma 5 del Cts debba essere letto tenendo conto, nel caso specifico, delle peculiarità che contraddistinguono la rete associativa e l'ente di secondo livello.

Tali soggetti infatti appaiono, anche sotto il profilo statutario, caratterizzati da un'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Situazione questa che, secondo il ministero del Lavoro, porterebbe a non riscontrare alcuna incompatibilità in base all’articolo 17, tenuto conto che le due realtà che si avvalgono della prestazione della medesima persona, l'uno sotto la veste di lavoratore e l'altro di volontariato, risultano di fatto soggetti distinti e separati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©