Illecito disciplinare e reato: il giudicato penale non vincola quello civile
Per la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la sua punibilità in sede penale: bisogna valutare l’idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo
Il licenziamento disciplinare, talvolta, trova il suo fondamento nel compimento, da parte del lavoratore, di un fatto che astrattamente può rappresentare un'ipotesi di reato. In simili casi, di recente oggetto dell'attenzione della Corte di cassazione (sezione lavoro, 7 novembre 2022, n. 32680), la valutazione penalistica del fatto non rileva in alcun modo ai fini della legittimità del recesso e lo stesso va detto anche per la punibilità in sede penale.
Per la Cassazione, il giudice civile, nel giudicare un licenziamento disciplinare intimato per un fatto per il quale è stata esercitata l'azione penale, può valutare liberamente le prove acquisite al processo senza essere condizionato dal giudicato penale e deve determinare autonomamente se, nel caso di specie, possano dirsi integrati gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di recesso.
A tale proposito, deve considerarsi anche che l'articolo 654 del codice di procedura penale, nel disciplinare l'efficacia della sentenza penale (di condanna o assoluzione) in altri giudizi civili o amministrativi, esclude espressamente che tale pronuncia possa dispiegare effetti in un successivo processo con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale e, quindi, eventualmente nei confronti del datore di lavoro che ha disposto il licenziamento, indipendentemente dalle ragioni alla base della mancata partecipazione. A tali circostanze non può pertanto estendersi quanto affermato invece dall'articolo 652, che detta un principio diverso ma lo fa limitatamente ai giudizi civili o amministrativi di restituzione o risarcimento del danno.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato imputato per truffa ai danni della società datrice di lavoro, ma era stato assolto. Tale circostanza, tuttavia, non è stata considerata in alcun modo influente nel determinare le sorti del giudizio civile avente a oggetto il licenziamento disciplinare fondato sugli stessi fatti.
La Corte di cassazione, nella medesima occasione, ha analizzato anche altri aspetti interessanti relativi al licenziamento per giusta causa. In particolare, i giudici si sono soffermati a esaminare l'ipotesi in cui al dipendente vengano contestati diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, chiarendo che ognuno di essi rappresenta di per sé un'ipotesi idonea a giustificare la sanzione ed è sul lavoratore che grava l'onere di dimostrare che gli stessi, nei fatti, impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro solo se presi in considerazione congiuntamente e tenendo conto della loro gravità complessiva.