Contenzioso

In caso di tirocinio fraudolento non si può ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro

Semaforo rosso dell’Ispettorato in una nota pubblicata ieri

di Antonella Iacopini

Escluso il ricorso ex articolo 17 del Dlgs 124/2004 davanti al Comitato per i rapporti di lavoro nelle ipotesi di tirocinio fraudolento. Questo il chiarimento fornito dalla Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con nota 453 dell'8 marzo 2023 torna nuovamente a occuparsi della nuova disciplina del tirocinio e in particolare degli aspetti sanzionatori introdotti dall’articolo 1, commi da 721 a 726, della legge 234/2021 (Bilancio 2022). L'obiettivo è quello di evitare, in modo quanto mai opportuno, indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.

L'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro, che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente in violazione delle disposizioni contenute nel comma 723, comporta l'applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, Dlgs 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Pertanto, a fronte della prescrizione impartita dal personale ispettivo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, il reato viene estinto in via amministrativa.

Al tirocinante viene rimessa la facoltà di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. L'azione giudiziale, che il finto tirocinante può esperire per vedersi riconosciuto un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto ospitante, non condiziona, tuttavia, il recupero contributivo, che l'ente ispettivo potrà richiedere in ragione dell'effettiva natura subordinata del rapporto. Sul tema l'Agenzia ispettiva si era già espressa con due note diramate nel corso dell'anno 2022, ovvero la 530 e la 1451, richiamate dal documento di prassi in commento.

Chiarito il regime sanzionatorio conseguente allo scorretto utilizzo del tirocinio, dunque, restano da valutare quelli che sono i rimedi esperibili dal soggetto ospitante. In particolare, dal momento che a norma dell'articolo 17 del Dlgs 124/2004, il Comitato per i rapporti di lavoro è chiamato a decidere sui ricorsi amministrativi «avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro» ci si chiede se sia possibile promuovere ricorso ex articolo 17 anche nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, dal momento che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ora, atteso che, come detto, compete al solo tirocinante agire per vedere riqualificato il proprio rapporto in lavoro subordinato, pur potendo gli enti controllo, nonostante l'esclusività dell'azione civilistica, far valere la correlata pretesa contributiva, avente natura non privatistica ma pubblicistica, l'Ispettorato esclude la cognizione amministrativa del Comitato per evitare sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale. Infatti, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria.

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