Previdenza

Inail, canale telematico per le domande di rateazione

immagine non disponibile

di Silvia Perna


Inail mette a disposizione dell'utenza un canale telematico per la proposizione delle istanze di rateazione tramite di uno specifico e nuovo servizio on line in attuazione della determina presidenziale n. 227 del 23 luglio scorso che ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate concesse dall'Istituto per i debiti contributivi relativi a premi e accessori non iscritti a ruolo.
La nuova disciplina, di cui dà conto la circolare n. 22/19 pubblicata ieri sul sito dell'Inail, semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, attraverso l'eliminazione dell'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, revoca e annullamento della rateazione concessa.
In considerazione della peculiarità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata, inoltre, mantenuta accanto alla possibilità di rateizzare i debiti scaduti anche la possibilità di rateizzare i debiti correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
La circolare illustra la tipologia dei debiti non iscritti a ruolo per i quali è possibile richiedere la rateazione e quindi debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione.
Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate in sede di autoliquidazione.
Per le rateazioni con importi fino a 258mila euro, e con ammortamento a 12 mesi massimo, è competente all'emanazione del provvedimento il dirigente territoriale, per quelle di importo superiore è competente il direttore regionale ( ovvero il dirigente territoriale di Aosta, Bolzano, Trento) e fino alla concorrenza di 24 mesi . Per le rateazioni che superano i 24 mesi ed arrivano fino a 36 o, in casi particolari, 60 mesi la competenza alla definizione è del ministero del Lavoro attraverso uno specifico procedimento che parte sempre dalla proposizione dell'istanza per il tramite del summenzionato servizio on line, accompagnata dalla correlata documentazione.
L'istanza prodotta tramite il servizio on line può essere accolta a condizione che l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro: si tratta di una novità assoluta in quanto secondo i criteri previgenti il limite era di mille euro.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed è articolato come segue:
1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza;
2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.
Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc online. E' evidente, infatti, che il mancato pagamento anche di una sola rata determina irregolarità sotto il profilo contributivo.
È fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva, nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta. In quest'ultima devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi ed accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.
Il debitore deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
La circolare illustra le condizioni che devono sussistere perché l'istanza possa essere accolta e poi definisce i procedimenti di annullamento e revoca della rateazione concessa. In particolare, l'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento.
L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.
Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti.

La circolare n. 22/19 dell'Inail

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©