Indennizzabilità malattia a cavaliere
L'Inps nella citata circolare stabilisce che, per l'indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia "a cavaliere", si deve tener conto dei seguenti criteri: - quando nell'anno di insorgenza dell'evento non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile a partire dall'1 gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni; - quando nell'anno di insorgenza dell'evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell'indennità, all'1 gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell'azienda). Il quesito non indica se il lavoratore abbia ripreso o meno l'attività lavorative nell'arco di tempo indicato. Tuttavia, come specificato dall'Inps l'indennità di malattia spetta per 180 giorni se permane il rapporto di lavoro con oneri retributivi, seppure limitati, a carico dell'azienda. Invece per quanto riguarda l'integrazione a carico del datore di lavoro, il CCNL cartai industria (art. 70) prevede che a favore degli operai vi sia una integrazione da parte dell'azienda a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, mentre per i successivi 6 mesi la corresponsione è del 50 per cento della normale retribuzione di fatto.