Interessi moratori solo se espressamente indicati
In caso contrario si applicano quelli legali, ma spetta al giudice decidere se vanno applicati a crediti di lavoro
Con sentenza 12449/2024, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui, nel caso di condanna giudiziale al pagamento di «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, è pari al tasso legale. In questo caso, quindi, non potranno ritenersi liquidati nel dispositivo anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali (cosiddetti super interessi), disciplinati...