Interruzione congedo straordinario ex.art.42
In relazione alla gestione del congedo straordinario per familiari disabili ( ex art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001) occorre rilevare che il datore di lavoro è tenuto a dar seguito a quanto attestato dall'INPS in conseguenza della domanda di fruizione inviata dall'interessata. In particolare, il soggetto interessato alla fruizione del congedo invia una domanda specifica in modalità telematica ( Circolare Inps 171/2011) all'interno della quale indica periodo di inizio e fine congedo. Nel caso quindi la fruizione del congedo si interrompesse durante un periodo oggetto di domanda, la domanda originaria dovrà essere rettificata, inserendo una nuova data fine; solo all'esito di tale procedimento il datore di lavoro potrà rettificare l'erogazione dell'indennità fino alla nuova data indicata. Nell'ipotesi in cui al richiedente si trovasse nelle condizioni in cui sia possibile fruire del congedo, anche in caso di ricovero dell'assistito a tempo pieno in quanto espressamente richiesto dal personale sanitario che presti assistenza, sarebbe opportuno richiedere una dichiarazione scritta da parte della struttura sanitaria che attesti tale necessità.