Rapporti di lavoro

L’Inps adegua i tassi di rateazione e le sanzioni civili

Nuovo aumento degli interessi di dilazione e differimento e della misura delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi

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di Matteo Cremonesi

La Bce ha nuovamente innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Il nuovo aumento di 25 punti base, che ha decorrenza dal 10 maggio 2023, ha portato il tasso al 3,75 per cento. L'Inps ha recepito la modifica con la circolare 44/2023, con cui ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili.
In particolare:
– l'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni;
– anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 10 maggio 2023, deve essere calcolato al tasso del 9,75% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.

Quanto alle sanzioni civili:
– in caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,25% in ragione d'anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'articolo 116, comma 8, della legge 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
– si applica la sanzione al 9,25% annuo anche nell'ipotesi di evasione contributiva di cui alla lettera b) della richiamata disposizione, ovvero quella connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. Si deve ricorda che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%o nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
– pari misura (9,25%) trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
– le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l'ex Tur è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 resta invariata l'applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

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