[1] Seppur non ratificata dall’Italia.
[2] A mente del quale: «Per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano: (i) a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; (ii) a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari; (iii) a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza; (iv) a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro; (v) ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. L’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali».
[3] In forza del quale: «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».
[4] A mente del quale: «I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta».
[5] Cass. Pen. 22 gennaio 2024, n. 2573, par. 7: sul punto, la Corte precisa altresì che il termine «retribuzione», benché evochi nel sinallagma contrattuale il rapporto di subordinazione, in realtà, si riferisce a «qualsiasi obbligazione corrispettiva sorta da un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa pattuita approfittando dello stato di bisogno del lavoratore». Ed infatti, così facendo, la Corte pare estendere la tutela costituzionale anche ai lavoratori eterorganizzati, ai tirocinanti, agli stagisti nonché a tutte le attività che esulano dall’applicazione di un CCNL.
[6] Bottini-Zambelli-Falasca, Retribuzione proporzionale e sufficiente, in Manuale di diritto del lavoro, Il Sole 24 Ore, 2023.
[7] Megna, op. cit.; Perone, op. cit..; Ichino, op. cit. Inoltre, si veda Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320, secondo cui non è possibile restringere la portata precettiva dell’art. 36 Cost. ai soli rapporti non tutelati dal contratto collettivo, tant’è che tale interpretazione non trova alcun riscontro nel dato normativo.
[8] Megna, op. cit.
[9] Tesoro, La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente, in Norme&Tributi, 2023; Osnago, Proporzionalità e sufficienza della retribuzione: la giurisprudenza continua a supplire al vuoto normativo?, in Guida al Lavoro, 2023, 44.
[10] Megna, op. cit.; Bottini-Zambelli-Falasca, Retribuzione proporzionale e sufficiente, in Manuale di diritto del lavoro, Il Sole 24 Ore, 2023.
[11] Per tale intendendosi non soltanto quello che consenta di soddisfare «le necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio», ma anche quello che consenta «di partecipare ad attività culturali, educative e sociali» (Cfr. Considerando n. 28, Direttiva n. 2041/2022.)
[12] De Bernocchi – Basuardo, La retribuzione quale garanzia di un’esistenza libera e dignitosa e il ruolo del sindacato, in Guida al Lavoro, 2023, 42.
[13] Perone, Retribuzione, in Enciclopedia del Diritto, 1989, Vol. XL.; Ichino, La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 36 della Costituzione, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2010, 4.
[14] Ichino, op. cit. In tal senso, Cass. 4 luglio 2018, n. 17421, secondo cui «non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento, e che pertanto, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio».
[15] D’oriano, La Cassazione sul salario minimo costituzionale: squarciato il velo sul lavoro “povero”, in Lavoro nella giurisprudenza, 2023, 11.
[16] Cfr. Trib. Terni 3 maggio 2023, n. 165; Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711. A tal proposito, la Corte afferma che i due principi si integrano a vicenda per «assicurare una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. In altre parole, l’uno stabilisce un criterio positivo di carattere generale, l’altro un limite negativo invalicabile in assoluto». Si veda anche: Romano, Minimo salariale nell’esperienza giuridica italiana in diritto & pratica del lavoro, 2023, 42.
[17] Megna, op. cit.; Perone, op. cit.; Ichino, op. cit. Così anche Trib. Bari, 13 ottobre 2023, n. 2720.
[18] Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711. Si veda altresì: Corte Cost. 26 marzo 2015, n. 51, Cass. 2 ottobre 2023, n. 27713; Cass. 2 ottobre 2023, n. 27769, nonché Cass. 31 maggio 2022, n. 17698: […] «il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell’attuazione della garanzia costituzionale di cui all’art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale (suggerito dall’Organizzazione internazionale del lavoro - OIL, come politica per garantire una “giusta retribuzione”), oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva. L’attuazione per via legislativa dell’art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell’art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti».
[19] Bulgarini D’elci, Giusta retribuzione, verifica anche per i contratti leader, in Norme&Tributi, 5 febbraio 2024: Sul punto, si osserva come qualsiasi contrattazione collettiva può essere sottoposta al vaglio dei giudici, in quanto in nessun caso la determinazione del livello della retribuzione può tradursi in fattore di dumping salariale; Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, Cherubini, Adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. – Nota a ordinanza Cassazione Sezione Lavoro 2 ottobre 2023, n. 27711, in Guida al Lavoro, 2023, 43; Petrucci, Auspicabile un intervento risolutivo per contrastare il lavoro “povero”, in Guida al Lavoro, 2023, 41.
[20] In questi termini D’oriano, La Cassazione sul salario minimo costituzionale: squarciato il velo sul lavoro “povero”, in Lavoro nella giurisprudenza, 2023, 11. In ogni caso, si tenga in considerazione che l’attività comparativa effettuata dal giudice tra i vari salari deve essere effettuata rapportando tra loro valori omogenei (al netto, o in alternativa al lordo): Trib. Bari, 13 ottobre 2023, n. 2720.
[21] Trib. Bari 13 ottobre 2023, n. 2720, Cass. 14 dicembre 1990, n. 11881; Cass. 14 gennaio 1986, n. 163; Cass 18 giugno 1986 n. 4096; Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711; Trib. Milano, 11 dicembre 2023, n. 9094. Si veda anche: Grifeo, “Salario giusto”, il giudice disapplica il contratto collettivo sotto la soglia costituzionale, in Norme&Tributi, 2 ottobre 2023; De Bernocchi – Basuardo, La retribuzione quale garanzia di un’esistenza libera e dignitosa e il ruolo del sindacato, in Guida al Lavoro, 2023, 42.
[22] Cass. 20 gennaio 2021, n. 944; CdA Milano 7 settembre 2023, n. 755; Trib. Modena 16 aprile 2019, n. 71; Trib. Roma 13 marzo 2019, n. 805; Trib. Roma 15 marzo 2018, n. 1970; Cass. 26 agosto 2013, n. 19578; CdA Milano 7 settembre 2023, n. 766; CdA Perugia 3 luglio 2020, n. 102: Sul punto si tenga presente che nel raffronto con il CCNL di settore (o in mancanza, di altro CCNL che regoli attività affini e prestazioni analoghe) si deve tenere esclusivamente conto delle sole componenti retributive costituenti il c.d. minimo costituzionale (inteso come comprensivo di: a) paga base,; b) indennità di contingenza; c) tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di quest’ultima) e non anche delle voci retributive legate all’autonomia contrattuale (es. scatti di anzianità, compensi aggiuntivi, la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e domenicale), salvo specifica ed adeguata motivazione che giustifica l’applicazione di tali istituti contrattuali. Si veda altresì in dottrina, Scofferi, Ancora sulla retribuzione proporzionata e sufficiente (il c.d. salario minimo), in Diritto e Giustizia, 3 novembre 2023.
[23] D’oriano, La Cassazione sul salario minimo costituzionale: squarciato il velo sul lavoro “povero”, in Lavoro nella giurisprudenza, 2023, 11. In tal senso, in giurisprudenza si veda Cass. 18 dicembre 2014, n. 26743 nonché la pronuncia del Trib. Milano, 11 dicembre 2023, n. 9094, in cui il giudice – pur facendo riferimento all’ambito delle società cooperative regolato dalla L. n. 142/2001 e dalla L. n. 31/2008 – chiarisce che l’iter da seguire è il seguente: (i) individuazione del settore di riferimento; (ii) individuazione del CCNL maggiormente rappresentativo ed (iii) individuazione del profilo professionale all’interno del CCNL selezionato.
[24] Cfr. Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711, secondo cui i contratti collettivi nazionali di categoria fissano standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale ed acquisiscono, per via giudiziale, una efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
[25] CdA Milano 19 settembre 2022, n. 626; Putrignano, Retribuzione proporzionata e sufficiente e contratto collettivo: un primo arresto giurisprudenziale sui c.d. contratti pirata, in Rivista di diritto del lavoro, 2011, 3. Sul punto, si veda anche Cass., 29 giugno 1982, n. 3918: «Nel determinare la giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 cost., il giudice del merito può anche tener conto di tariffe retributive diverse da quelle previste dalla contrattazione collettiva del settore, assunte come parametro, ma deve motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo convincono della insufficienza delle tariffe stabilite dalla regolamentazione collettiva».
[26] Cass. 14 giugno 1985, n. 3586 e Cass. 26 agosto 2013, n. 19578. Si noti che l’apprezzamento dell’adeguatezza della retribuzione in concreto spetta al giudice di merito. Ciò che invece può essere censurato innanzi al giudice di legittimità è la mera violazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost.
[27] Così Trib. Milano, 30 marzo 2023; Trib. Milano, 21 febbraio 2023; CdA Milano, 19 settembre 2022, n. 626; Cass. 1° febbraio 2016, n. 2245; Cass. 6 settmbre 1980, n. 5156 nonché in dottrina, Giglio, Retribuzione minima costituzionale: non sempre il CCNL ne assicura il rispetto, in Guida al Lavoro, 2023, 21; Lippolis, Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL, in Ipsoa Quotidiano, 11 ottobre 2023.
[28] Si noti che tali parametri sono quelli suggeriti dall’UE per la determinazione di salari minimi legali adeguati.
[29] Trib. Bari 13 ottobre 2023, n. 2720.
[30] Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320: A tal proposito, si noti che talvolta i giudici di merito hanno preso in considerazione le dimensioni o la localizzazione dell’impresa, specifiche situazioni locali o la qualità della prestazione resa dal lavoratore.
[31] Falasca, La valutazione del giudice sull’adeguatezza del salario, in Norme&Tributi, 10 ottobre 2023.
[32] Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711.
[33] Per un approfondimento si veda l’analisi di Mandrone, La retribuzione in Italia è proporzionale e sufficiente? Salario minimo, povero, medio, reputazionale e di riserva, in INAP Working Paper, ottobre 2023.