Le mance tassate al cinque per cento vanno gestite fuori campo Iva
Riversamento ai dipendenti differente se sono erogate in contanti o mezzi elettronici
Da quest'anno, bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in generale, sono chiamate a gestire le novità relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle mance elargite dai clienti ai loro dipendenti (articolo 1, comma 58 e seguenti, della legge di Bilancio 2023). La disciplina, oltre alle liberalità in contanti, ricomprende quelle erogate attraverso mezzi di pagamento elettronici, con alcune particolarità di cui tener conto.
I soggetti interessati sono le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato individuati dall'articolo 5 della legge 287/1991. Per questi ultimi, non dovrebbero porsi particolari dubbi, visto il rimando normativo; per le strutture ricettive , invece, si attendono chiarimenti sul perimetro di applicazione, in particolare se si devono ritenere incluse le attività turistiche extra-alberghiere, quali, ad esempio, gli esercizi di affittacamere.
Con riferimento ai beneficiari, accedono alla disciplina solo i lavoratori con reddito di lavoro dipendente fino a 50mila euro, ma la legge di Bilancio non specifica l'anno di riferimento. Ai fini del calcolo dell'imposta, su tali liberalità si applica l'aliquota del 5%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali territoriali, entro il limite del 25% del reddito di lavoro percepito nell'anno. Tali erogazioni, inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, dal calcolo dei premi Inail e dal computo del trattamento di fine rapporto.
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto dovrà, dunque, operare le ritenute fiscali con un prelievo sostitutivo. Operativamente, la norma prevede che le mance siano riversate ai lavoratori dal datore. Tale modalità sarà certamente l'unica possibile nel caso in cui le liberalità siano state lasciate dai clienti con il Pos o altri mezzi elettronici. Viceversa, per i contanti, dovrà essere chiarito se può essere sufficiente una comunicazione al datore di lavoro sull'ammontare delle mance riscosse, nel caso in cui siano state lasciate direttamente al lavoratore. In caso contrario, si pongono questioni sul momento del “riversamento”, se ad esempio è da posticipare al pagamento dello stipendio, nonché sulle modalità di corresponsione, ovvero se deve avvenire tramite mezzi tracciabili.
Gli esercenti che incasseranno direttamente le mance, con canali elettronici o meno, per poi riversarle ai beneficiari, dovranno tener conto che tali somme non hanno la natura di corrispettivi e dunque dovranno essere trattate separatamente, in particolare come movimenti finanziari fuori campo Iva.
Infine, la nuova disciplina riporta l'attenzione sul principio di onnicomprensività individuato dall'articolo 51, comma 1, del Tuir, secondo cui sono imponibili in capo al dipendente tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Concorrono dunque a formare il reddito anche le liberalità non erogate dal datore di lavoro, se ricevute in relazione alla prestazione lavorativa svolta. Ciò significa che, con l'esclusione della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e quella dei croupier (articolo 51, comma 2, lettera i, del Tuir), tutte le mance lasciate ai lavoratori dipendenti sono pienamente imponibili, sia ai fini fiscali che previdenziali, e i sostituti devono gestirle di conseguenza.