ApprofondimentoContenzioso

Legittimità dei controlli difensivi e “fondato sospetto”

di Pasquale Dui

N. 25

guida-al-lavoro

I dati acquisiti dal sistema telepass in uso al lavoratore sono inutilizzabili a fini probatori e disciplinari nel caso in cui la società datrice di lavoro non abbia allegato e provato, da un lato, che l’installazione dello strumento rientrava tra i controlli c.d. difensivi, e, dall’altro lato, le specifiche circostanze che l’avevano indotta ad attivare quel tipo di controllo tecnologico

Massima

  • Controlli difensivi – legittimità – requisito – fondato sospetto circa comportamenti illeciti – necessità – controllo tecnologico ex post – specifiche circostanze – allegazione e prova - necessità

    La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post”, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 delle legge n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento

I fatti di causa

Con la sentenza n. 121/2021, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Fermo n. 62/2020 e, in riforma di tale decisione, annullava il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore dalla società in data 1.3.2019, dichiarava l’estinzione del rapporto di lavoro da tale data e condannava la società al pagamento in favore dello stesso di un’indennità risarcitoria liquidata in misura pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione utile...