La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità del D.Lgs. n. 23/2015 laddove esclude i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 dalla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di violazione dei criteri di scelta dei licenziandi
LA MASSIMA
Licenziamenti collettivi – Criteri di scelta dei licenziandi – Violazione – Artt. 10 e 3 D.Lgs. n. 23/2015 – Lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – Tutela esclusivamente indennitaria – Questioni infondate di legittimità costituzionale
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori eccedenti nell’ambito di un licenziamento collettivo fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, la tutela indennitaria entro un limite massimo determinato per legge ed escludendo quella reintegratoria, poiché non ricorre un eccesso di delega mentre il limite risarcitorio massimo di 36 mensilità costituisce un rimedio equilibrato e ragionevole.
Corte Costituzionale 22 gennaio 2024, n. 7
Pres. Barbera, Rel. Amoroso
Le questioni di costituzionalità
La Consulta è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale della normativa in materia di licenziamenti collettivi istituita dal D.Lgs. n. 23/2015 che, in caso di violazione dei criteri di scelta dei licenziandi, riserva la tutela reintegratoria ai soli lavoratori «veterani», intendendosi per tali quelli assunti fino al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto, mentre assoggetta i lavoratori assunti successivamente a tale data alla sola tutela indennitaria.
La Corte di appello...


