Il comportamento che deride e umilia un collega per una sua menomazione fisica consiste in un'offesa alla dignità personale e può configurare una doppia discriminazione per ragioni di genere e di disabilità, tale da giustificare ampiamente il licenziamento per giusta causa. La previsione contrattuale di una sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, il quale deve valutare la proporzionalità della condotta alla luce della nozione legale di giusta causa.

Cass., sez. lav., ord.18 luglio 2025, n. 20036

Previsione del CCNL – sanzione espulsiva – vincolatività per il giudice – non sussiste – giudizio di gravità e proporzionalità – attività sussuntiva del giudice - necessità

La previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119 c.c., (…) avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale.

I fatti di causa e il giudizio di merito

Un dipendente, assunto da una società per azioni in epoca antecedente al marzo 2015 con mansioni di esattore, veniva licenziato nel gennaio 2020 in relazione a due contestazioni disciplinari, aggravate dalla recidiva.

Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Tribunale di Frosinone, competente quale giudice di prime cure con osservanza del rito c.d. "Fornero", deducendo la natura asseritamente ritorsiva del recesso datoriale, chiedendo pertanto l'applicazione in suo favore delle tutele previste...

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