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Licenziamento per superamento del periodo di comporto e legislazione Covid-19

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 19

guida-al-lavoro

La nullità del divieto di licenziamento Covid-19 non è estensibile all'ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali

Massima


  • Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 46 D.L. 18/2020, non è applicabile ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto. Tale normativa ha una natura di legge speciale finalizzata alla protezione dei lavoratori dalle conseguenze economiche della pandemia e non può essere applicata analogicamente ad altre ipotesi di licenziamento.

I fatti di causa e la fase di merito

La Corte Territoriale di Trento, nell'alveo di un procedimento di impugnazione di licenziamento ex l. 92/2012, in parziale riforma della sentenza emessa in prime cure, dichiarava la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato da una società per azioni ad un dipendente; veniva applicata, in proposito, la tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18, primi due commi, dello Statuto dei Lavoratori.

In sostanza, il collegio trentino considerava operante il c.d. blocco...