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Manomissione del cronotachigrafo tra illecito penale e amministrativo

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

N. 9

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La Cassazione penale torna sulla questione della manomissione del dispositivo tachigrafico, ribadendo l’incriminabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 437 cp ed escludendone la sovrapponibilità all’illecito amministrativo punito dall’art. 179 del Codice della Strada

In via preliminare si ricorda che il cronotachigrafo consiste in un sistema elettronico che, in osservanza della normativa europea, deve essere obbligatoriamente installato su determinati veicoli commerciali adibiti al trasporto su strada di cose e di persone, per ragioni di sicurezza stradale e di tutela dei lavoratori. L’apparecchio tachigrafico registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti nonché la velocità e le distanze percorse dall’automezzo, al fine di consentire un efficace monitoraggio...

  • [1] In materia di alterazione del tachigrafo digitale, cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Tachigrafo digitale tra nuove regole e vecchi problemi, GL n. 20/2018, 35 ss.

  • [2] Nonostante l’espressione “chiunque” il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l’obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate, che sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. La norma disciplina, inoltre, un’ipotesi di reato pluri-offensivo, dato che, oltre alla pubblica incolumità, viene tutelata anche l’incolumità dei singoli lavoratori. Viene richiesto, inoltre, il dolo generico, ovvero la volontà di non adempiere all’obbligo giuridico di collocare gli impianti destinati a prevenire infortuni, oppure di danneggiarli o rimuoverli, senza che sia necessaria la consapevolezza di porre in pericolo l’incolumità pubblica, dei lavoratori o delle persone che si trovino nelle adiacenze.

  • [3] Il concorso apparente di norme si pone in alternativa, ed in antinomia, rispetto al concorso di reati (art. 81 cp), in cui viceversa alla pluralità di fattispecie applicabili corrisponde effettivamente una pluralità di reati, persino se commessi con una sola azione od omissione.

  • [4] Nota anche come “Legge di depenalizzazione”.

  • [5] Nello stesso senso, Cassazione Penale, Sezione I, n. 13937 del 22/03/2017, che ha stabilito che chi altera un cronotachigrafo può anche essere incriminato ai sensi dell’art. 437 del cp, che punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”. Secondo i giudici, infatti, il cronotachigrafo è un dispositivo che serve a garantire la sicurezza dei lavoratori delle imprese di trasporto, cioè gli autisti, ed anche i terzi, come gli automobilisti che circolando sulle strade possono venire in contatto con il mezzo che circola con cronotachigrafo manomesso.

  • [6] Dello stesso tenore, Cassazione Penale, Sezione I, n. 4890 del 31/01/2019.