Maternità anticipata e adempimenti
Ai sensi dell’articolo 17 del TU Maternita e Paternità il periodo di congedo di maternità può essere anticipato per gravi complicazioni della gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro, quando la lavoratrice svolga un'attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute, purché non sia possibile spostarla ad altre mansioni. Nel caso delle gravi complicazioni il relativo provvedimento viene autorizzato dalla A.S.L. competente per territorio e viene da questa comunicato direttamente all’I.N.P.S. La lavoratrice a sua volta, per giustificare l'assenza e liquidare l'indennità dovuta, dovrà presentare la copia del provvedimento di astensione anticipata al datore di lavoro. La domanda di congedo obbligatorio dovrà essere presentata al settimo mese di gravidanza (il passaggio dalla interdizione al congedo obbligatorio non è automatico). Nel caso delle condizioni di lavoro pregiudizievoli il provvedimento viene autorizzato dall'Ispettorato e da questi comunicato direttamente all’I.N.P.S. e al datore di lavoro. Circa la necessità di una domanda amministrativa all’INPS, alla carenza di quest’ultima non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di "un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti" (cfr. Cass. n. 603/2000) che non può, pertanto, sostituire la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale (Cass. n. 29236/2011; da ultimo Cass 6642/2020).
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