SpecialiI Supplementi

Modello 770/2024, le regole di compilazione dei quadri ST, SV e SX

di Michela Magnani, Calzolari Marica

N. 33

guida-al-lavoro

La compilazione dei quadri ST, SV e SX relativamente ai redditi di lavoro dipendente

La compilazione dei quadri ST, SV e SX per i redditi di lavoro dipendente

I quadri ST, SV e SX del modello 770/2024 non presentano particolari novità e non sono neppure intervenute modifiche in merito alla struttura e alle modalità di compilazione dello stesso. Infatti, ancora per quest'anno la dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, vale a dire la Certificazione unica e il Modello 770. Per quanto riguarda quest'ultimo lo stesso è tutt'ora unificato (nel senso che non sussistono più le precedenti distinzioni in Mod. 770 Ordinario e Mod. 770 Semplificato...

  • [1] In merito alle modifiche recentemente intervenite relativamente alla scadenza del modello si ricorda che per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all'articolo 11, comma 3, lettera b), del Dlgs 1/2024 i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:,• per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;,• a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.,A seguito di tali modifiche normative viene introdotta anche per i sostituti d'imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.

  • [2] Con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  • [3] Con un numero di dipendenti non superiore a 5 aumentabile con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (cfr articolo 16, comma 5 D.Lgs 1/2024)

  • [4] Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 il versamento di quanto dovuto avviene esclusivamente presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.

  • [5] Tale codice tributo è stato istituito con la Risoluzione 3 del 28 gennaio 2021 ed è finalizzato a tenere "separati" dagli altri versamenti dell'anno quelli che conseguono dall'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute e conseguenti al conguaglio di fine anno: 1. Per i redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, secondo periodo del Dpr 600/1973 se il dipendente ha autorizzato il datore di lavoro a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il conguaglio si riferisce. 2. In relazione ai redditi di pensione non superiori a 18mila euro, l'articolo38, comma 7, Dl n. 78/2010 prevede invece che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. 3. L'articolo 2, comma 3, del Dl n. 3/2020 ha infine stabilito che il sostituto provvede al recupero dell'indebita ulteriore detrazione fiscale, in otto rate se l'importo supera i 60 euro, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.