Al lavoratore turnista medico, del ccnl comparto sanità, qualora venga concesso un giorno di riposo, dopo un turno notturno di 12 ore, caratterizzato da particolare gravosità, lo stesso deve essere qualificato come "riposo compensativo" e idoneo a far maturare uno specifico ristoro economico, così come previsto dalla legge e dal ccnl del comparto.
Massima
Lavoratore turnista – comparto sanità – riposo dopo un turno notturno di 12 ore – riposo compensativo - sussiste
La giornata di riposo concessa al lavoratore turnista, successiva a un turno notturno di 12 ore, deve essere ritenuta come giorno di riposo compensativo. Questo risponde alla necessità di ristoro del lavoratore per la maggiore gravosità del turno prolungato, giustificando così il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 44, comma 3, del CCNL comparto sanità.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa nell'ottobre 2020, respingeva l'appello proposto dall'ASL avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata quale giudice di prime cure.
Nello specifico, in accoglimento di separati ricorsi, successivamente riuniti, proposti dagli appellati, aveva accertato il diritto degli stessi alla corresponsione dell'indennità di turno ex art. 44 CCNL Sanità, nonché l'indennità di terapia intensiva o subintensiva, anche nei giorni di assenza del servizio...