Negoziazione assistita con termine certo e modalità telematiche
La nuova procedura con il supporto degli avvocati e dei consulenti del lavoro in vigore dal 28 febbraio deve concludersi entro tre mesi e può svolgersi anche integralmente online
Dopo anni di attese e alcuni ripensamenti legislativi è diventata finalmente realtà la negoziazione assistita anche in ambito giuslavoristico.
Dal 28 febbraio 2023, infatti, attraverso l’attuazione della Riforma Cartabia (Dlgs 149/2022), è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita in materia di rapporti di lavoro, con lo scopo da un lato di arginare il contenzioso che affolla le aule dei tribunali del lavoro e dall’altro di rafforzare in modo decisivo gli strumenti di Adr (Alternative dispute resolution) per una soluzione non conflittuale delle controversie.
Da un punto di vista procedurale, secondo lo schema negoziale già esistente dal 2014 per le altre materie civili, la negoziazione può essere attivata con la sottoscrizione tra le parti di un impegno a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia e raggiungere un accordo tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (ed, eventualmente, consulenti del lavoro).
Procedura con un termine
La procedura - che può essere avviata anche a istanza di una sola parte - deve prevedere, oltre all’oggetto della controversia, anche un termine per l’espletamento (non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi) prorogabile per ulteriori trenta giorni previo accordo tra le parti. Se la procedura ha esito positivo, le parti sottoscrivono un accordo avente un valore definitivo, essendo sottratto al regime di impugnazione di cui all’articolo 2113, quanto comma, del Codice civile, e divenendo titolo esecutivo in caso di mancata osservanza dalla parte obbligata.
La nuova negoziazione assistita assurge, dunque, a strumento deflattivo del contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro esattamente al pari delle ordinarie sedi di componimento delle liti già previste dal Codice di procedura civile e dalla legislazione in vigore, ossia le cosiddette “sedi protette”: il giudice del lavoro (articolo 410 C.p.c.), la sede sindacale (articoli 412 ter e quater c.p.c.), oltre alle apposite commissioni istituite presso l’Ispettorato del lavoro e agli organismi di conciliazione e certificazione.La disciplina prevede, quale particolarità aggiuntiva rispetto alla procedura della negoziazione assistita in ambito civilistico, che l’accordo raggiunto tramite l’assistenza dei rispettivi avvocati sia trasmesso, a cura di una delle due parti ed entro i dieci giorni successivi, a uno degli organismi di cui all’articolo 76 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (ossia a una commissione di certificazione dei contratti di lavoro). Quest’ultimo inciso appare fuorviante, dal momento che non è chiaro se tale invio all’organismo di certificazione debba essere interpretato come condizione per il valido esperimento della procedura o meno. Su questo punto, anche in assenza di un carattere perentorio della norma (che si esprime con un «è trasmesso» e non «deve essere trasmesso») si propende per escludere che la trasmissione dell’accordo possa costituire una condizione di validità, rappresentando piuttosto una forma di certificazione della data di sottoscrizione e in senso generale di controllo della correttezza della procedura da parte di un organo super partes.
Ammesso il canale telematico
Decisamente importante è la previsione secondo cui la procedura di negoziazione possa essere svolta integralmente in modalità telematica mediante collegamento audiovisivo e con sottoscrizione dell’accordo nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005): si tratta di una conferma definitiva delle modalità già sperimentate con successo in fase pandemica e che hanno preso vigore anche in ambito giudiziale, a conferma della speditezza che deve contraddistinguere la gestione (e auspicabilmente la definizione) delle controversie.
L’introduzione di questo nuovo strumento alternativo va valutato con estremo favore in quanto rappresenta la possibile chiave di volta per un reale contenimento del contenzioso giudiziale in un settore particolarmente delicato qual è l’ambito delle controversie di lavoro.