Rapporti di lavoro

Nessun rimborso del datore di lavoro per gli occhiali «normali» dei videoterminalisti

Una circolare dell’Inail, pur essendo rivolta alle strutture dell'istituto, fornisce indirizzi generali che tengono conto degli orientamenti interpretativi espressi dalla Corte di giustizia Ue

di Mario Gallo

Nell'ambito della salute e della sicurezza del lavoro, uno dei profili più rilevanti è quello della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi derivanti dall'utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale (Vdt).
Ciò è dovuto sia ai profondi mutamenti del lavoro nel terzo millennio, sia all'esistenza di una disciplina protettiva degli addetti ai Vdt che presenta alcune zone d'ombra. Sotto tale profilo sono di particolare interesse i chiarimenti espressi dall'Inail nella circolare 11/2023, in cui affronta il delicato tema della fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai "videoterminalisti".
Il provvedimento, pur essendo rivolto alle strutture dell'istituto, fornisce una serie d'indirizzi generali che tengono conto degli orientamenti interpretativi dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 22 dicembre 2022, causa C - 392/21.

Il regime di tutela del Dlgs 81/2008
L'Inail, nella circolare ricorda che l'articolo 176 del Dlgs 81/2008 prevede, a beneficio dei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali – dedotte le interruzioni previste per le pause – l'assoggettamento alla sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente (articolo 41), con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
Nel richiamare il quadro delle varie tipologie di visite mediche previste, l'Inail riporta nella tabella allegata alla circolare la casistica delle condizioni che il medico competente può rilevare al termine delle stesse (ad esempio normale acuità visiva e assenza di astenopia; normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa...) e i provvedimenti consigliati.
Inoltre, lo stesso istituto sottolinea che «le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l'impiego di videoterminali (Vdt) non comporta rischi per la salute visiva dell'operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile».

Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv)
In relazione all'obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv), in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (articolo 176, comma 6), l'istituto assicuratore ha precisato che i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei Dpi, né di quello dei Dscv; pertanto, la «prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro».
Infatti, per Dscv s'intendono «quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana».
Pertanto, tra i Dscv possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti "office" oppure altri dispositivi speciali di correzione.

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