Nuovi fondi per i prepensionamenti con il contratto di espansione
Aggiunti 20 milioni di euro per coprire i piani di uscita che si estendono al 2026. Le aziende che vogliono attivare lo strumento devono agire rapidamente.
Con la conversione in legge del decreto Lavoro (48/2023), sul quale il 27 giugno sera alla Camera c'è stato il voto di fiducia, si sbloccano i fondi del contratto di espansione.
Per il corrente anno il ministero del Lavoro, dal mese di giugno, aveva iniziato a comunicare alle imprese richiedenti l'impossibilità di far ricorso allo strumento dello scivolo pensionistico, a causa dell'esaurimento delle risorse destinate a questo scopo (si veda Ntpluslavoro dell’8 giugno).
Questa condizione, però,non esclude a normativa vigente la possibilità di attivazione del contratto collegata ai percorsi di ricambio generazionale, formazione e riqualificazione, i cui fondi, al momento, non risultano in esaurimento.
Si ricorda che, se nel corso della procedura di consultazione con i sindacati in sede ministeriale emerge il verificarsi di scostamenti (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa previsti dal legislatore, il ministero del Lavoro non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo e non può prendere in considerazione ulteriori richieste di esame congiunto per accordi che prevedano l'accesso al beneficio del prepensionamento.
Il testo licenziato dal Senato interviene proprio su questi aspetti e incrementa gli oneri necessari alla piena operatività del contratto di espansione che deve essere sottoscritto necessariamente entro il corrente anno. La tecnica legislativa adottata modifica esclusivamente gli aspetti economici: si stabilisce che i fondi utili al prepensionamento che impattano nell'anno 2026 sono incrementati di 20 milioni (si passa da 48,4 milioni di euro a 68,4 milioni di euro). In questo modo sarà possibile attivare percorsi di prepensionamento nel 2023, il cui completamento non era possibile per l'esaurimento prospettico delle risorse.Per le imprese che hanno visto respingere la domanda, sarà quindi possibile presentare una nuova istanza di convocazione per la stipula dell'accordo di prepensionamento.
Si ricorda inoltre che, come chiarito dall'Inps nella circolare 88/2022, nel contratto può essere indicata una sola finestra di uscita annuale e, solo in casi eccezionali caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere due piani di esodo con due diverse date di risoluzione dei rapporti di lavoro, indicando in accordo il numero massimo di lavoratori che può aderire a ogni finestra di uscita.La data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all'annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre.
Sempre Inps ha chiarito che i datori di lavoro devono presentare la domanda di accesso al beneficio almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo (messaggio 2419/2021). La cadenza temporale descritta, quindi, impone alle imprese un'accelerazione dei processi decisionali interni, utile all'immediata attivazione delle procedure previste per il contratto di espansione per evitare preclusioni inaspettate.