Il Corriere delle PagheApprofondimento

Omissione ed evasione contributiva: il ritardo nella denuncia non prova l'intento evasivo

di Michele Grifa

N. 45

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La sanzione per evasione non si applica in automatico al datore di lavoro che presenti l'Uniemens in ritardo e poi non versi i contributi entro i successivi trenta giorni

Massima

  • Omissione ed evasione contributiva – denuncia obbligatoria tardiva – intento evasivo –Accertamento Corte d'Appello di Bologna 27 settembre 2024, n. 517

    La fattispecie di evasione contributiva di cui all'art. 116, c. 8, lett. B, L. 388/2000 non contempla affatto il "ritardato invio delle denunce obbligatorie" quale ipotesi alternativa a quelle di denuncia omessa o non conforme al vero. Ciò in quanto, anche in caso di ritardato invio degli Uniemens, l'INPS è posto comunque in condizione di quantificare la propria pretesa creditoria, senza necessità di compiere alcun accertamento, venendo a mancare pertanto l'intenzione specifica di non versare i contributi, che è il presupposto per l'applicazione delle sanzioni per evasione.

Il caso

Una società presentava con un ritardo medio di circa due settimane le denunce contributive relative a diversi mesi degli anni 2020, 2021 e 2022 e, trovandosi in difficoltà economiche, non versava i contributi dovuti entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle denunce stesse. A fronte di tale mancato versamento, l'INPS notificava alla società due avvisi di addebito in cui quantificava le sanzioni al saggio previsto per la fattispecie di evasione contributiva anziché per quella di semplice...