Pensioni anticipate degli autonomi con decorrenza senza periodo transitorio
Da chiarire se le regole della circolare Inps 110/2022 valgono per le domande da novembre in poi o anche per quelle già presentate
Le decorrenze delle pensioni dei lavoratori autonomi, che operino delle regolarizzazioni tardivamente, cambiano in base a un nuovo orientamento di Inps, ma senza alcun periodo transitorio. La circolare 110/2022 (si veda il Sole 24 Ore dell’11 ottobre) ha diramato nuove istruzioni in riferimento ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali (artigiani e commercianti nonché coltivatori diretti e imprenditori agricoli).
In particolare, nel caso dei trattamenti di anzianità contributiva (come la pensione anticipata ordinaria o quota 102) la decorrenza della pensione, trascorso il periodo di finestra, si colloca in ogni caso dopo la domanda di pensione. In questo modo l’assicurato, che veda rifiutarsi la propria domanda di accesso a pensione anticipata, per assenza dei requisiti, ripresentando la domanda, nel caso in cui abbia perfezionato i requisiti nel frattempo, vedrà la decorrenza comunque successivamente alla seconda domanda, perdendo i ratei arretrati.
Un caso particolare, per i lavoratori autonomi, è stato previsto dal Dpr 488/1968 che consente di procedere alla erogazione della pensione anche se alla data della domanda non sussistono i requisiti, corrispondendola «fin dal primo giorno del mese dopo a quello in cui è perfezionato il diritto» se i requisiti per l’accesso (nel caso specifico, gli anni di contributi) vengono perfezionati prima della definizione della domanda di pensione o durante l’iter del ricorso amministrativo incardinato dopo l’originaria reiezione.
L’Inps, con il messaggio 29901/2007, aveva consentito di interpretare questa normativa per i lavoratori autonomi che fossero incappati in una omissione contributiva, con una liquidazione retroattiva della pensione, comprensiva degli arretrati, considerando la contribuzione oggetto di regolarizzazione (e quindi versata tardivamente), come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore.
L’inversione di tendenza operata dalla circolare 110/2022 risulta di non poco conto: infatti adesso, in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva, la sede Inps competente appare potere procedere alla liquidazione della pensione, su istanza dell’interessato, solo dal mese successivo alla regolarizzazione, perdendo tutti gli arretrati teoricamente maturati dalla prima domanda di pensione.
La circolare non specifica alcun periodo transitorio, non chiarendo se, come appare naturale, queste disposizioni possono essere applicate solo per domande di pensioni presentate dal prossimo novembre, facendo così salvo il legittimo affidamento degli assicurati su una prassi durata più di 15 anni.