Più Intermittenti con obbligo di risposta
Nessuna norma impedisce al lavoratore “a chiamata” di stipulare due o più contratti di lavoro intermittente. Tuttavia, nel caso in cui con il datore (o i datori) di lavoro sia stato pattuito l’obbligo di rispondere alla chiamata – con erogazione della connessa indennità economica - la situazione si complica. Infatti, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, commi 4 e 5, va evidenziato quanto segue: a) in caso di malattia o di altro evento (quale, per esempio, l’accettazione di una chiamata con un altro datore) che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità: ove non provveda a tale adempimento, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale; b) il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata (come sopra, per esempio, perché è stata già accettata la chiamata da parte di un altro datore) può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. E’ quindi evidente che la contestuale chiamata da parte di un secondo datore, dopo che è stata accettata la prima per gli stessi giorni e orari, mette il lavoratore in condizione di non poter adempiere, con le conseguenze illustrate al punto b).