A un lavoratore veniva contestato il fatto del prelievo indebito di merce scaduta ed applicata la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa. I giudici di merito erano pervenuti alla conclusione della mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato, accertando altresì, ai fini del regime di tutela da applicare, la ricorrenza della nozione di ‘'insussistenza del fatto'' prevista dall'art. 18, co. 4, st. lav., come modificato dalla l. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero", applicabile per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015). La Suprema Corte ha confermato la illegittimità del licenziamento.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, accertava la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa da una società ad un lavoratore, considerando disciplinarmente irrilevante il fatto addebitato, consistente nell'indebito prelievo di merce scaduta; aveva pertanto condannato il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
La Corte palermitana, ritenendo che fosse stato violato il principio di immutabilità...


