ApprofondimentoContenzioso

Prelievo di merce scaduta e insussistenza della giusta causa di licenziamento

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 42

guida-al-lavoro

A un lavoratore veniva contestato il fatto del prelievo indebito di merce scaduta ed applicata la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa. I giudici di merito erano pervenuti alla conclusione della mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato, accertando altresì, ai fini del regime di tutela da applicare, la ricorrenza della nozione di ‘'insussistenza del fatto'' prevista dall'art. 18, co. 4, st. lav., come modificato dalla l. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero", applicabile per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015). La Suprema Corte ha confermato la illegittimità del licenziamento.

Massima

  • Art. 2119 c.c. – Attività di sussunzione del precetto normativo – Sindacabilità in Cassazione – Censura e denuncia specifica - Necessità

    L'attività di integrazione (o per così dire sussunzione) del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito, mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama, o di fattori esterni connessi ad esempio al comune sentire della collettività dei consociati in un'epoca storica determinata, ovvero ancora di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, ma anche dalla disciplina particolare - collettiva, è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, accertava la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa da una società ad un lavoratore, considerando disciplinarmente irrilevante il fatto addebitato, consistente nell'indebito prelievo di merce scaduta; aveva pertanto condannato il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

La Corte palermitana, ritenendo che fosse stato violato il principio di immutabilità...

  • [1] Sul punto, cfr. Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010

  • [2] Così, ex plurimis, Cass. S.U. n. 19881/2014

  • [3] Sul punto si veda la ben nota pronuncia Cass. S.U. n. 8053/2014

  • [4] Il riferimento trascritto nel testo è tratto da Cass. n. 13534/2019, la quale a sua volta raccoglie principi di diritto risalenti a pronunce precedenti, tra cui vengono segnalate, in ordine cronologico inverso, Cass. n. 985/2017; Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 9266/2005.