L'Agenzia delle Entrate interviene in merito ai contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale in contributi alle forme pensionistiche complementari, chiarendo aspetti fondamentali del regime fiscale applicabile a tali operazioni e, rinviando all'art. 1, c. 184-bis della legge 208/2015 stabilisce che non devono essere comunicati dai dipendenti
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 154/E del 15 luglio, ha chiarito che in caso di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari, laddove sia il datore di lavoro a provvedere alla prevista comunicazione al Fondo pensione al posto del dipendente, costui è esonerato da tale obbligo.
Fattispecie
Nel merito, il Fondo pensione (Istante) ha presentato interpello per chiarire specifici aspetti operativi e fiscali. Il Fondo ha chiesto conferma se i contributi...
Ccnl Cinematografi
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi