Previdenza

Premio Inail unitario per le attività gratuite di pubblica utilità

di Mauro Pizzin

Dopo l’ampliamento della platea dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità , stabilito dall’articolo 1, comma 86, della legge 232/16 (Bilancio 2017), con la circolare n.8/17, pubblicata ieri sul sito dell’istituto,l’ Inail ha fornito le istruzioni per la loro copertura assicurativa , a garanzia della quale il Fondo apposito istituito presso il ministero del Lavoro, già previsto dalla legge 208/15 è stato integrato per l'anno in corso con tre milioni.

I soggetti interessati dal provvedimento - che si aggiungono a detenuti, internati e migranti richiedenti asilo coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale - sono gli imputati ammessi alla prova nel processo penale, i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e i tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti.

Nella circolare si chiarisce che i soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, ai fini assicurativi, sono quelli che hanno stipulato con il ministero della Giustizia o con i presidenti dei Tribunali delegati le convenzioni previste dai dm 26 marzo 2001 e dal dm 88/15. Si tratta di Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie, nonchè di enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia.

Anche per questi nuovi soggetti verrà applicato il premio speciale unitario stabilito con il dm 22 dicembre 2014, dal valore di 258 euro annuali a persona, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Il premio è frazionabile in relazione alle giornate effettive di attività lavorativa di pubblica utilità prestate, in questo caso per un valore di 0,86 euro a giornata. La richiesta di attivazione della copertura assicurativa va inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell'attività della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità secondo le modalità indicate dalla circolare Inail 45/15.

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