Prescrizione, il demansionamento è un illecito permanente
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15814 del 23 luglio 2020, torna a pronunciarsi sul tema dell'exordium praescriptionis nell'ambito del demansionamento, e lo fa individuando il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale al momento della cessazione della condotta demansionante, trattandosi di un illecito di natura permanente, con ciò dando seguito all'orientamento giurisprudenziale sul punto già invalso e affermato (fra varie: Cass. Lav. 9318 del 2018, Cass. Lav. 17579 del 2013, Cass. Lav. 1141 del 2007).
Il caso è quello di un dipendente di Ferrovie dello Stato e della sua mancata acquisizione - per fatto datoriale - della qualifica di "controllore viaggiante superiore". A seguito del superamento di un concorso interno, infatti, il lavoratore non era stato inviato al corso professionalizzante (come avrebbe dovuto), perdendo così definitivamente la possibilità di acquisire la qualifica e le relative progressioni di carriera che ne sarebbero seguite a partire dal dicembre del 1992.
Le vicende processuali avevano visto le parti impegnate in un duplice ordine di giudizi: un primo, relativo all'accertamento dell'illecito nell'an con conseguente condanna del datore al risarcimento del danno per perdita di chance del lavoratore, ove il lavoratore aveva ottenuto un esito vittorioso confermato in Cassazione; un secondo - promosso a partire dal 2003 - avente a oggetto la richiesta del risarcimento del danno subito in termini di minore retribuzione e trattamento pensionistico per effetto di quanto accertato in via definitiva nel precedente processo del lavoro.
I giudici di merito di Udine, anche nel secondo giudizio, avevano ritenuto fondate le ragioni dell'ex dipendente e condannato le Ferrovie a risarcire il danno retributivo e contributivo patito dal lavoratore per effetto dell'illecito accertato. Contro la sentenza d'appello proponeva ricorso in Cassazione la società datoriale, sostenendo fra l'altro - per quanto qui di interesse - l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni richiesto, risalendo la notifica del ricorso introduttivo al dicembre 2003, e dovendosi ritenere decorrente il termine prescrizionale dal 1992, «ovvero quando il lavoratore non fu avviato al corso per l'acquisizione della qualifica di controllore viaggiante superiore».
Senonché – chiariscono i giudici di legittimità – correttamente hanno giudicato i giudici del lavoro friulani, posto che fuori discussione è che in materia si applichi il termine decennale di prescrizione, e altrettanto certo è che il demansionamento sia inquadrabile nella categoria degli illeciti permanenti, in ordine ai quali la prescrizione non può che decorrere dalla cessazione della condotta illecita. In precedenti pronunce, del resto, i giudici di legittimità avevano chiarito che, perché un illecito possa configurarsi come permanente, è necessario che la condotta sia posta in essere dal medesimo soggetto, dovendo la permanenza essere accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento contra ius dell'agente – qualificato dal dolo o dalla colpa – e il danno. Come accade nel demansionamento.
La Cassazione, quindi, nel fare il punto dell'orientamento adottato per applicarlo al caso di specie, distingue tra illecito istantaneo con effetti permanenti e illecito permanente propriamente detto, nel quale la condotta contra ius si protrae nel tempo, protraendosi anche la verificazione dell'evento e del danno in tutto il tempo della condotta che lo produce. Sicché la pretesa risarcitoria è destinata a rinnovarsi continuativamente in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso, e la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo al danno già verificatosi.
Proprio in questo schema deve inquadrarsi il demansionamento del lavoratore ex dipendente delle Ferrovie, con rigetto integrale del ricorso datoriale, poichè «al fine dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale» deve aversi riguardo «al momento della cessazione della condotta illecita da parte datoriale” e quindi ad un'epoca certamente successiva (e di vari anni) alla mancata promozione».